E’ di competenza del giudice del domicilio del debitore la controversia sul compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico Cass. Civ., II, 24/10/2018, n. 26985


 

«L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali».

A seguito dell’introduzione, per opera dell’art. 13, comma 5, L. n. 247/12 come modificato dall’art. 1, comma 141, lett. d, L. n. 124/17 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza), dell’obbligo del preventivo scritto che gli avvocati devono sottoporre ai propri clienti all’atto del conferimento dell’incarico, la Cassazione interviene a chiarire quale sia il luogo per determinare la competenza territoriale del Giudice a cui è rivolta la domanda al pagamento delle competenze professionali in ipotesi di mancata stipula di un preventivo scritto.

Preambolo

Un avvocato conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Roma due clienti per ottenere la condanna di questi al pagamento del compenso maturato per l’assistenza legale giudiziale prestata in loro favore in un’azione di risarcimento danni di immobili.

La domanda accolta parzialmente in primo grado trovava poi pieno accoglimento nel secondo grado di giudizio avanti il Tribunale, nella cui sentenza dà rilievo alla corretta redazione della parcella e che non vi fosse frazionamento del credito.

Nel ricorso per Cassazione, così come nei precedenti gradi, i ricorrenti clienti eccepivano l’incompetenza per territorio in ragione del fatto che il conferimento dell’incarico era avvenuto nell’ambito del circondario di Tivoli, sez. dist. Castelnuovo di Porto, di talché non sarebbe corretto il richiamo all’art. 20 CPC per contrasto con il disposto dell’art. 1182, 2° co., CPC  dove l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, ma solo se la somma è perfettamente determinata nel suo ammontare e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, cosa che secondo i ricorrenti non sarebbe avvenuta nel caso di specie.

La Cassazione

Nel ritenere il motivo centrale di ricorso sopra illustrato fondato, la Cassazione si sofferma sulla disamina della giurisprudenza che l’ha preceduta la

«l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, trattandosi di credito non liquido, poichè il titolo non determina nè il suo ammontare nè stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30287 del 15/12/2017 Rv. 646953; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007 Rv. 599194)».

Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 Rv. 640601).

Nel caso in esame, considerato che il credito dell’avvocato non risultava determinato al momento del conferimento dell’incarico (lo attesta lo stesso Tribunale laddove a pag. 4 della sentenza afferma che la somma di Euro 3.401,20 venne individuata nell’atto introduttivo di primo grado) e poichè i convenuti avevano contestato la pretesa anche nel quantum (sotto il profilo dello scaglione applicabile), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della illiquidità del credito e, conseguentemente, accogliere l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata, dichiarando competente il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto (luogo di domicilio dei debitori).

La Corte ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione del giudizio nel termine di legge, anche per le spese del presente giudizio.

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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