Perchè ci sia transazione tra lavoratore e datore è necessario che l’accordo preveda lo scambio di reciproche concessioni Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza 07/11/2018, n. 23620


«Per poter qualificare come atto di transazione l’accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell'”aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile (nella specie, la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non aveva ottenuto null’altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge)».

Con l’ordinanza sopra richiamata 07/11/2018, n. 28448 la Cassazione si è espressa, nell’ambito di una vicenda che si era conclusa stagiudizialmente mediante la sottoscrizione di un accordo (transattivo) concluso in sede sindacale ex art. 2103, 4° co., C.C., chiarendo che

«a nulla rileva […] che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perchè possa applicarsi il IV comma dell’art. 2103 c.c., che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria».

Nella fattispecie, infatti, come correttamente valutato dalla Corte d’appello, il verbale di conciliazione conteneva in effetti una mera dichiarazione di scienza e non, invece, una consapevole rinuncia della lavoratirce ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della datrice di lavoro.

La lavorarice aveva semplicemente accettato il pagamento del TFR, a fronte del quale pagamento aveva dichiarato di «non avere nulla a pretendere» dalla ditta, ritenendo «transatte e rinunciate tutte le azioni».

Come noto e come rammentato dalla Corte, la dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti.

Di converso, la transazione, per essere ritenuta tale, deve contenere elementi di interpretazione da cui risulti che la pate l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.

Documenti&Materiali

Scarice il testo dell’ordinanza

thumbnail of CassLav-07112018-28448

Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza 07/11/2018, n. 28448

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.