Pensionamento e ferie non godute: è ammessa la monetizzazione delle seconde? Cass. Civ., Sez. Lavoro, 01/02/2018, n. 2496,


La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 01/02/2018, n. 2496, affronta il tema della monetizzazione delle ferie maturate e non godute al momento della collocazione a riposo in vista del pensionamento.

Fatti di causa

La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame, aveva condannato l’Istituto convenuto in primo grado da un lavoratore, al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di € 8.584,17, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ferie non godute per un periodo di 52 giorni.

L’Istituto in questione aveva, indi, ricorso in Cassazione denunziando primariamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 13, del CCNL EPR 1994/1997, e dell’art. 6, comma 9, del CCNL 1998/01, nonchè l’omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, CPC), ritenendo che in ragione delle ridette disposizioni

«non vi è luogo al pagamento di indennità sostitutive delle ferie non godute se non, al momento della cessazione del rapporto, in presenza di esigenze di servizio che abbiano giustificato la mancata prestazione».

Sempre a dire del ricorrente, il lavoratore non aveva fatto cenno ad alcuna di tali esigenze, nè poteva ritenersi che gravasse sul datore di lavoro la prova che la prestazione era stata resa per esclusiva volontà del lavoratore e che lo stesso aveva rifiutato di godere delle ferie nel periodo indicato dal datore medesimo.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso, confermando così la sentenza della Corte territoriale e precisando che il diritto alle ferie

«sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna corresponsione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore».

Richiamando un proprio precedente di legittimità (Cass. Civ. n. 13860/2000), la stessa Cassazione afferma che

«dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella “mora del creditore”)».

Lo stesso diritto – proseguono gli ermellini – costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Posta tali imprescindibili premesse, la Cassazione evidenzia come nella vicenda sottoposta al suo esame, fosse emersa la responsabilità dell’azienda consistita nel

«collocamento d’ufficio in ferie del lavoratore, senza assorbimento, al momento del pensionamento, dell’intero ‘monte ferie’ spettante»

e, contestualmente, non risultando invero, dall’altro lato, che

«il lavoratore si sia rifiutato di godere delle ferie in un periodo indicato e comunicato dal datore di lavoro».

E’ corretto, dunque, secondo la Cassazione, la valutazione operata dal giudice di secondo grado, il quale, in presenza di causa non imputabile al lavoratore, quale il collocamento a riposo, ha accolto la domanda del lavoratore medesimo.

Su tali basi il ricorso è stato rigettato.

Documenti&Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 01/02/2018, n. 2496

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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