Le SS.UU. risolvono il contrasto sul giudice competente per la richiesta di riesame delle misure reali. In nota a sentenza SS.UU. 13/10/2017, n. 47374

By | 17/10/2017

Metti un sequestro preventivo di un terreno, metti l’impugnazione dello stesso depositata nella cancelleria di Tribunale diverso da quella del Tribunale che lo ha emesso, e metti, infine che il Tribunale del riesame la dichiari inamissibile per incompetenza perchè ritiene che il difensore abbia sbagliato il luogo del deposito.

Questo è il caso. Nella specie, il Tribunale di Potenza, dichiarava l’inammissibilità della richiesta di riesame del sequestro preventivo, proposta al Tribunale di Lagonegro, perchè presentata in violazione dell’art. 324, commi 1 e 5, cpp, a giudice da ritenersi incompetente poichè secondo il detto Tribunale, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve necessariamente essere depositata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

Infatti, a proposito delle misure cautelari del sequestro, l’art. 324 cpp, comma 5, dispone:

«sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale  ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento….»

Senonchè, però, in materia di impugnazione, in generale, esiste anche l’art. 582, comma 2, cpp, secondo il quale:

«le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».

Ora, l’esistenza di queste due norme in tema di impugnazioni ha determinato la formazione di due diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali che le SS.UU. della Corte di Cassazione in questi giorni hanno risolto con la sentenza Cass. Pen., SS.UU., 13/10/2017, n. 47374   che qui si segnala, con cui hanno affermato il seguente principio di diritto:

«la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero».

D’ora in poi, quindi, non potrà più ritenersi non ammissibile la richiesta di riesame depositata nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento, purchè, naturalmente, si tratti della cancelleria del Tribunale o del giudice di pace (o dell’agente consolare) del luogo in cui si trova colui che propone l’impugnazione.

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