Penale: inammissibile l’impugnazione proposta personalmente in nota a sent. Cass. Pen., S.U., 23/02/2018, n. 8914

By | 06/03/2018

«a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n.103, agli artt.571 e 613 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione»

questo è quanto hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Corte Cassazione con la recente sentenza 23/02/2018, n. 8914 che qui si segnala.

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite è se, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cpp., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell’art. 311 cpp.

Il problema si è posto in occasione di un caso di gravame contro un provvedimento di natura cautelare, proposto personalmente dall’imputato, rimesso alle Sezioni Unite per dirimere un contrasto interpretrativo giurisprudenziale.

In particolare, la Sezione rimettente dubitava dell’applicabilità del combinato disposto dei novellati artt. 571 e 613 cpp nella parte in cui richiedono la necessaria sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte di un difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione avverso provvedimenti emessi in materia di misure cautelari personali.

Da altra parte, invece, era privilegiata l’opzione interpretativa per la quale la regola generale della facoltà per l’imputato di impugnare personalmente i provvedimenti, così come posta dall’art. 571, comma 1, cpp, sarebbe stata derogata dal novellato art. 613, comma 1, cpp solo in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con efficacia definitoria di procedimenti principali ed autonomi, non invece con riferimento alla materia de libertate, disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 311 cpp.

La Corte, come sopra riportato, ha optato per ritenere necessaria sempre l’assistenza tecnica, ritenendo, di conseguenza, inammissibili i ricorsi proposti personalmente dagli imputati. Con ciò decidendo la Corte chiarisce che deve escludersi, contrariamente a quanto ipotizzato nell’ordinanza di rimessione, che l’abolizione del ricorso personale dell’imputato ponga problemi di compatibilità con i principi stabiliti dagli artt. 13, 24 e 111, comma 7, Cost. ovvero con le previsioni dell’art. 6, par. 3, lett. b) e c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui stabilisce, fra l’altro, che ogni accusato ha il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, nonché di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta.

Essa, ritiene, infatti, che la necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione costituisce, proprio in ragione delle peculiari connotazioni del giudizio di legittimità, un’esigenza da tempo riconosciuta nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La ragione di tali affermazioni riposa sul convincimento, secondo la Corte, che:

«l’esercizio del fondamentale diritto di difesa – per il cui utile disimpegno in ambito penale non è sufficiente uno standard minimo di cognizioni tecniche – non possa essere affidato all’imputato, neppure nel caso in cui questi rivesta la qualità di avvocato, per evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive possa essere in alcun modo inquinato o condizionato dall’inevitabile coinvolgimento emotivo. Né il divieto dell’autodifesa nel processo penale si pone in contrasto con la previsione dell’art. 6 CEDU, in quanto il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia».

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