Penale: è nulla la sentenza d’appello che pronuncia del plano la prescrizione del reato, però…. In nota a Cass. Pen., S.U., 09/06/2017, n. 28954


Stante un contrasto giurisprudenziale sul punto, alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione è stato sottoposto il quesito se una sentenza emessa de plano dal giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, senza che si sia proceduto al dibattimento, e con cui si sia dichairata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sia affetta da nullità censurabile.

Le predette Sezioni Unite, con la sentenza Cass.Pen., Sezioni Unite, 09/06/2017, n 28954, hanno chiarito che:

«non v’è dubbio […] che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e art. 179 c.p.p., comma 1, cod. proc., pen.».

La Cassazione, infatti, ribadisce e conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d’appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) e che la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p., è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, e non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p..

Nè la pronuncia de plano, secondo le Sezioni Unite della Corte, può essere emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest’ultima disposizione ad “ogni stato e grado del processo” deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l’imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555).

Tuttavia, ferma la nullità di cui sopra, osserva la Corte che se l’accertamento di merito non è assolutamente necessario per riconoscere l’esistenza della causa estintiva del reato e così renderla applicabile, pur in presenza di una nullità non è giustificato l’annullamento della decisione impugnata, perchè la regressione del processo, violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell’ortodossia della forma, ad una inutile dilatazione dell’attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione. Diversamente ragionando, inoltre, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e di celerità, nonchè lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un c.d. carico pendente.

In virtù della garanzia offerta dal confronto dialettico delle parti anche sulla causa di estinzione e in difetto di una rinuncia espressa alla prescrizione, l’imputato non può pretendere la rinnovazione del giudizio di merito.

Sicchè solo un interesse concreto dell’imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio può giustificare la declaratoria di nullità e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sulla base di queste premesse, con  sentenza Cass.Pen., Sezioni Unite, 09/06/2017, n 28954 le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto:

«nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l‘estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, semprechè non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen.».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass.Pen., Sezioni Unite, 09/06/2017, n 28954

 

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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