PCT: approvato il D.L. 24/06/2014, n. 90 Convertito il d.l., ma il provvedimento non è ancora in Gazzetta

By | 10/08/2014

Cari amici,

come sicuramente saprete, qualche giorno fa è stato approvato definitivamente il testo del D.L. 24/06/2014, n. 90, che reca un apposito titolo dedicato al processo telematico (artt. 44 e ss.).

Il provvedimento è tuttora in attesa di pubblicazione sulla G.U. e, dunque, stavamo aspettandola per potervi ragguagliare sulle modifiche introdotte in fase di conversione.

Sennonché, i tempi si stanno allungando e, dunque, abbiamo deciso di proporvi una tabella comparativa delle disposizioni che interessano il PCT, nel testo originario ed in quello che risulta approvato sul sito della Camera dei Deputati (e che potete consultare in formato PDF qui ed in formato Epub qui).

Ovviamente, si tratta di una anticipazione di un testo ancora non ufficiale, come tale, dunque, da “maneggiare con cura”, per così dire.

Tuttavia, stante l’importanza della questione, un’anticipazione ci è sembrata opportuna.

Ecco qui la tabella comparativa dei due testi (in grassetto, nella colonna destra, le modifiche introdotte in fase di conversione).

 TESTO ORIGINARIO D.L. 90/2014  TESTO APPROVATO D.L. 90/2014, INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.».

e) dopo il comma 9-bis, introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione,può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato,nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. »

Art. 44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.».

c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. »

Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.»;

b) all’articolo 133, secondo comma, le parole: “il dispositivo” sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;

c) all’articolo 207, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse

Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.»;

b) all’articolo 133, secondo comma, le parole: “il dispositivo” sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 »;

c) all’articolo 207, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse.

1-bis. Alle disposizioni per I’ attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica »;

b) all’articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica»

Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

1. All’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax ».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-ter:

1) al comma 1, le parole: « dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa »;

b) dopo l’articolo 16-sexies è inserito il seguente:

«ART. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

3. All’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax ».

4. All’articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile »

Art. 46

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all’articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;

c) all’articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

d) all’articolo 10, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis il pagamento dell’importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

2. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa

Art. 46

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all’articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;

c) all’articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

e-bis) all’articolo 9, dopo il comma 1-b i s è aggiunto il seguente:

« 1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis »;

d) all’articolo 10, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis il pagamento dell’importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

2. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.»

Art. 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Art. 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Art. 48

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 48

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: “atto difensivo” sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

b) all’articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».

2. All’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio.»

Art. 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: “atto difensivo” sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

b) all’articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».

2. All’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio.»

Art. 50

(Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 16-septies è inserito il seguente:

” ART. 16-octies

(Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ‘ufficio per il processo’, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell’ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell’ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. All’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.».

Art. 50

(Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 16-septies è inserito il seguente:

” ART. 16-octies

(Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell’ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell’ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell’ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

2. All’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio»

Articolo 50-bis.

(Modifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l’ammontare delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica»

Art. 51

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All’articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.»

Art. 51

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All’articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro tre ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di cui ai commi da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « con modalità telematiche »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.»

Art. 52

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.»;

b) dopo l’articolo 16-quinquies è inserito il seguente:

” ART. 16-sexies

(Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all’articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all’articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.»

Art. 52

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 1, dcl decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.»;

b) dopo l’articolo 16-quinquies è inserito il seguente: ”

ART. 16-sexies

(Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all’articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

e) all’articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.»

Buone ferie e …keep in touch  😎

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