Patente a punti e omessa comunicazione delle generalità del guidatore Cass. Civ., sez. II, 18/04/2018, n. 9555


«Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità».

La Cassazione ha enucleato il principio di diritto appena citato.

Quando il veicolo è utilizzato da più soggetti

La Cassazione è stata investita della questione originata in primo grado da un ricorso avanti il Giudice di Pace di Bari promosso avverso un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 126 bis C.d.S..

In specie, la ricorrente eccepiva di aver comunicato tempestivamente a tale organo di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento (circa quattro mesi), sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.

Dal canto suo, il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso, rilevava che in base alla normativa vigente il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione del mezzo, e nel caso in cui non sia in grado di comunicarle risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo stesso.

L’omissione dell’indicazione dei dati del conducente è legittima

Il ricorso veniva accolto in primo grado, sentenza confermata anche dal Tribunale di Bari, giudice di secondo grado, che a sostegno della propria decisione richiamava i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008, secondo cui

«bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi l’esistenza di validi motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati richiesti, rilevava che nel caso di specie l’appellata non era stata in grado di fornire i dati del conducente la sua automobile, in quanto la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente».

Da quanto sopra, doveva discendere logicamente che l’omissione da parte dell’appellata doveva considerarsi perciò legittima con esclusione di ogni responsabilità per la contestata violazione amministrativa.

Avverso la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione il Comune di Bari formulando un unico motivo: secondo il ricorrente, il Giudice di appello avrebbe errato nel giustificare l’omissione della signora, in quanto – a suo dire – la corretta interpretazione delle norme citate obbliga il proprietario del veicolo di conoscere le generalità del conducente il proprio veicolo, non essendo sufficiente per sottrarsi a tale obbligo addurre che l’automobile è in uso a più persone.

La soluzione della Cassazione

Nel ritenere infondato l’unico motivo di censura formulato dal Comune, la Cassazione afferma che l’orientamento già consolidatosi sul punto deve essere oggetto di precisazione ulteriore.

Vero è, infatti, che precedenti pronunce si sono espresse nel senso di ritenere che

«il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa»

e vero è, altresì, che tale inosservanza è sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2005

«senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso».

Tuttavia la Cassazione afferma che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

Tramutando tali argomentazioni alla fattispecie, secondo la Cassazione correttamente il Tribunale, esercitando tale discrezionale potere di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilità della opponente valorizzando gli elementi forniti e reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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