PAT (processo amministrativo telematico) al via: pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (GU n. 67 del 21/03/2016)

By | 24/03/2016

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2016 n. 40, pubblicato in GU il 21/03/2016, sono state adottate le specifiche tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico (pat).

Il suddetto regolamento entrerà in vigore il prossimo 5 aprile, ma come previsto dall’art. 21, comma 1, del medesimo regolamento, le disposizioni in esso contenute si applicheranno a partire dal 01 luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.

Tuttavia ai successivi commi dell’art. 21 viene previsto che dalla data di entrata iin vigore del decreto (05/04/2016) e fino al 30/06/2016, si procederà all’applicazione sperimentale delle suddette disposizioni

presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita’ dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4.

Il regolamento è composto da 21 articoli di un allegato, composto a sua volta da 18 articoli che disciplina le specifiche teniche in riferimento ai veri articoli del regolamento.

Preme sottolineare che, a differenza di quanto avviene nel pct, nel pat non è necessario dotarsi di un alcun redattore per il deposito degli atti, ma il deposito avviene direttamente a mezzo PEC.

Ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A, infatti,

L’invio tramite PEC dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte e’ effettuato dalla casella PEC individuale dell’avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.

Solo nei casi in cui l’invio tramite PEC non è possibile per comprovate ragioni tecnhiche, o perchè il file eccede i 30MB, è possibile caricare direttamente l’atto da inviare attraverso il sito istituzionale della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it.

Per quanto riguarda il perfezionamento del deposito effettuato a mezzo PEC, sempre l’art. 7 precisa che il deposito si considera effettuato nel momento in cui e’ stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, a condizione, però, che si abbia ricevuto il messaggio di registrazione dal S.I.G.A.

Il S.I.G.A. – acronimo per sistema informativo della giustizia amministrativa, ovvero l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attivita’, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attivita’ processuale – invia all’avvocato che ha effettuato il deposito, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con i modelli predisposti dal sistema.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2016 n. 40, pubblicato in GU il 21/03/2016

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