PAT al via: come evitare depositi multipli dello stesso atto Comunicato del 30/06/2016 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

By | 01/07/2016

Oggi 1 luglio 2016 entra in vigore il PAT  (processo amministrativo telematico) come previsto dall’art. 21 del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2016 n. 40, pubblicato in GU il 21/03/2016 (regolamento)

Al fine di scongiurare l’invio multiplo dello stesso atto difensivo, con conseguente obbligo di pagare più contributi unificati, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha diramato nella giornata di ieri un comunicato volto a scongiurare tale evenienza e, se del caso, a porvi rimedio.

Infatti, nonostante l’invio di depositi multipli sia consentito solo se all’avvocato depositante perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito (come previsto dall’art. 9, comma 3 regolamento), può accadere che via sia comunque incertezza sulla correttezza del deposito effettuato e, quindi, l’avvocato depositante, al fine di non incorrere in esiziali decadenze, effettui per sicurezza un nuovo deposito.

In tal caso – si legge nel comunicato – «la Segreteria invia immediatamente all’avvocato, via Pec, una “comunicazione di cortesia” segnalando l’accaduto. A seguito di tale comunicazione l’avvocato potrà richiedere che siano cancellati i depositi successivi al primo».

Al fine di ottenere la cancellazione dei depositi successivi

La risposta dell’avvocato dovrà essere trasmessa entro 24 ore dalla ricezione della “comunicazione di cortesia”, al fine di evitare che il deposito sia istruito dalla Segreteria o che, nel caso in cui tale deposito multiplo riguardi i ricorsi, ci sia l’atto di costituzione in giudizio di altre parti del rapporto processuale.
Verificandosi tale ultima evenienza, difatti, la cancellazione non sarebbe più possibile e diventerebbe obbligatorio il versamento del contributo unificato.

Diversamente, entro 24 ore dal deposito, è anche possibile richiedere in via autonoma, cioè senza attendere la comunicazione da parte della cancelleria, la cancellazione del deposito.

Nel comunicato viene infine precisato che

non è possibile procedere alla cancellazione se il deposito di un atto difensivo è diverso da quello indicato nel modulo (ad es. nel Modello Deposito Ricorsi si indica il ricorrente Tizio Rossi mentre si allega il ricorso proposto da Caio Bianchi o si deposita una memoria inconferente con il ricorso pendente.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2016 n. 40, pubblicato in GU il 21/03/2016 (regolamento)
Scarica il testo del comunicato del 30/06/2016 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

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