Il lavoro part-time è compatibile con un’altra attività lavorativa Cass. Civ., Lavoro, 25/05/2017, n. 13196


«È nullo il regolamento aziendale che, in presenza di un rapporto di lavoro costituito in regime di part time, ne prevede l’incompatibilità assoluta con qualunque altro rapporto di lavoro, sia pubblico, sia privato. Ad affermarlo è la Cassazione che ha nella specie annullato il licenziamento di un dipendente part time di un patronato che arrotondava i suoi introiti mensili svolgendo altre attività alle dipendenze di altri datori di lavoro. Per la Corte, la previsione regolamentare che pone il divieto per i dipendenti di svolgere un altro impiego, a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva incompatibilità delle attività diverse rispetto ai doveri connessi alla mansione principale, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto di lavoro a tempo parziale. Ad ogni modo, a fronte di un rapporto part time, l’unica interpretazione plausibile della disposizione regolamentare sull’incompatibilità con altro impiego è quella che ne dia una lettura in senso relativo, subordinandone l’operatività alla verifica in concreto sull’inconciliabilità dell’attività lavorativa ulteriore rispetto agli interessi di cui è portatore il primo datore di lavoro».

La Sezione Lavoro della Cassazione ha di recente affrontato il tanto dibattuto tema del divieto di concorrenza del dipendente part-time che svolga una seconda occupazione, ovverosia della impossibilità (in specie assoluta), prevista da regolamenti organici dell’azienda, di svolgere qualsiasi altro impiego.

Il caso

Al dipendente Tizio era stato irrogato da parte del datore di lavoro (patronato sindacale) un licenziamento disciplinare a causa principalmente della violazione dell’art. 10 del Regolamento organico del personale secondo cui con la qualifica di dipendente del patronato è incompatibile qualunque altro impiego (sia pubblico che privato) o comunque è incompabile ogni altra occupazione o attività che non sia ritenuta conciliab ile con l’osservanza dei doveri d’ufficio e con il decoro dell’ente.

L’impugnativa del licenziamento era stata accolta in primo grado con sentenza, poi riformata in secondo grado. Di qui il ricorso per Cassazione del ricorrente affidato a tre motivi, il secondo dei quali di primaria importanza: il ricorrente denuncia, infatti, la “violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, con riguardo all’art. 10 del Regolamento organico del Personale”.

Il ricorrente, in particolare, deduce che

«lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un lavoratore in regime di part-time, quale era il rapporto da lui intrattenuto con […], non è da considerare comportamento illecito, neppure biasimevole, in particolare nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente sia insufficiente a garantire un sostenamento dignitoso (il reddito percepito presso […] ammontava ad Euro 500,00 mensili)».

In ogni caso, il ricorrente eccepisce la genericità degli addebiti, dal momento che il datore di lavoro non avrebbe dimostrato in primo grado in che cosa consistesse la contestata incompatibilità, non avendo quest’ultimo contestato condotte di sviamento della clientela o similari.

La Cassazione ha ritenuto la fondatezza del motivo sopra enunciato, cassando con rinvio ad altro giudice la sentenza censurata, sulla base del fatto che la previsione regolamentare contestata che pone un divieto assoluto a prescindere da qualsiasi verifica in concreto di incompatibilità non può essere condivisa se riferita ad un prestazione di lavoro in regime di part-time, non potendo il datore di lavoro disporre della facoltà del proprio dipendente di reperire un’occupazione diversa in orario compatibile con la prestazone di lavoro parziale. Infatti, in tali casi, l’incompatibilità va valutata in concreto, parametrando l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o la conciliabilità con il decoro dell’Ente.

Documenti & Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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