Opposizione al decreto di liquidazione delle spese: qual è il termine applicabile? Commento a Cass. Civ., Sezione II, ordinanza, 11/09/2017, n. 21051


Con la recente ordinanza qui in commento (Cass. Civ., Sezione II, 11/09/2017, n. 21051), la Cassazione chiarisce quale sia il corretto termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia in materia civile.

La vicenda trae origine da una declaratoria di inammissibilità (pronunciata dalla Corte territoriale) di una opposizione (ex artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002) al decreto di pagamento in favore di un difensore, in quanto ritenuta tardiva stante la proposizione della stessa oltre il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato. Di qui il ricorso per Cassazione proposto dalla Procura Generale essenzialmente incentrato su un unico motivo concernente l’erronea applicazione all’opposizione de qua del termine di venti giorni di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002

«senza tenere conto del fatto che a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 150/2011, è stata soppressa la previsione relativa al termine di venti giorni per l’opposizione, dovendo invece farsi riferimento, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore, al termine generale di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto».

La Corte ritiene il motivo fondato e nel far ciò richiama quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione 12/05/2016, n. 106, con la quale

«è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 17, d.lg. 1 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all’art. 54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all’art. 76 cost.».

In tal senso, anche la Cassazione si uniforma a tale intepretazione ritenendo che l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta altresì che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

Per l’effetto, la Cassazione ha ritenuto di cassare l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in persona di diverso magistrato che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Documenti&Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cass. Civ., Sezione II, ordinanza, 11/09/2017, n. 21051

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.