Nuova Legge Pinto: pubblicati in GU i modelli per ottenere il pagamento dell’indennizzo


Per effetto delle numerose modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 alla legge sull’irragionevole durata del processo cd. Legge Pinto, il pagamento dell’indennizzo liquidato in seguito alla vittoriosa promozione del giudizio di cui alla predetta legge è subordinato all’espletamento di ulteriori formalità.

Come indicato dal nuovo art. 5-sexies della L. 89/2001, il creditore, per ottenere il pagamento dell’indennizzo deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo;
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
  • la modalità di riscossione prescelta

Lo stesso art. 5-sexies demanda poi a decreti del Ministero della Giustizia l’approvazione dei modelli per il rilascio di tale dichiarazione.

E, infatti, con decreto del 28/10/2016 pubblicato in GU il 04/11/2016 il Ministero ha approvato i modelli in questione. In particolare sono stati adottati 4 modelli:

L’art. 2 del decreto ministeriale prevede, inoltre, anche la documentazione che deve essere allegata al modello, ovvero:

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati.

Ricordiamo che ai sensi del medesimo art. 5-sexies, comma 4, L.89/2001 «nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non puo’ essere emesso».

Quanto alle modalità di presentazione delle dichiarazioni in questione l’art.2 del DM rinvia alla disciplina di cui all’art. 39 del DPR 445/2000 e all’art. 65 del D. LGS. 82/2005. Ciò significa che il modello dovrà essere sottoscritto senza necessarietà di autenticazione della firma al pari della domande per la partecipazione a concorsi pubblici (art. 39 DPR 445/2000) oppure presentato per via telematica secondo le modalità indicate dall’art. 65 D.LGS. 82/2005 CAD (codice dell’amministrazione digitale).

Una volta che l’amministrazione abbia ricevuto la dichiarazione in questione, corredata dalla documentazione indicata, ha 6 mesi di tempo per provvedere al pagamento. Prima che sia decorso tale termine, inoltre, il creditore non può procedere alla notfica del precetto nè tantomento promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.

Salvo diversa indicazione, spetta alla Corte di Appello che emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi. Ciò in quanto, precisa il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”». Alla Corte di appello, che ha emesso l’originario decreto, viene altresì delegato il pagamento degli indennizzi stabiliti in sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, previa istruttoria a cura della Direzione generale del contenzioso.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della legge 89/2001 cd. L. Pinto
Scarica il testo del DM Ministero della Giustizia 28/10/2016 pubblicato in GU il 04/11/2016
Scarica il modello per le persone fisiche
Scarica il modello per le persone giuridiche
Scarica il modello per l’avvocato antistatario
Scarica il modello per gli eredi

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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