E’ nulla la sentenza di fallimento del sindacato per un errore procedurale nella notificazione del decreto ex art 15 L. Fall. Nota a Corte d'appello di Ancona, 23/09/2016, n. 1108


E’ della Corte d’appello di Ancona una recente pronuncia, con cui, in accoglimento del reclamo ex art. 18 L. Fall. (R.D. n. 267/1942) proposto da un’associazione sindacale dichiarata fallita, viene dichiarata la nullità della sentenza di fallimento a seguito della nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione che l’avevano preceduta nella fase prellimentare.

Vizio procedurale nel procedimento notificatorio e violazione del contraddittorio  sintetizzano i motivi di reclamo proposto dalla fallita associazione sindacale che, a causa di tali vizi, non ha potuto partecipare all’udienza prefallimentare, con conseguente violazione del diritto di difesa che avrebbe potuto esercitare in quella sede.

Il fatto

A seguito di istanza per la declaratoria di fallimento presentata da un dipendente, il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale fissava l’udienza per la convocazione del debitore, mandando alla cancelleria di procedere alla notifica di tali atti al debitore a norma dell’art. 15 L. Fall.

All’esito di tale udienza, alla quale il debitore non compariva, veniva indi dichiarato il fallimento del soggetto in questione (nella specie trattavasi di un’associazione – sindacale – non riconosciuta).

Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, proponeva reclamo ex art. 18 L. Fall. l’associazione sindacale, deducendo l’inesistenza della notiifica del ricorso e del decreto e contestando la natura imprenditoriale riconosciuta in capo alla reclamante al Tribunale fallimentare.

La decisione della Corte d’appello

La Corte d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo di reclamo ed ivi assorbito il secondo motivo di reclamo.

Nel caso di specie, il Giudice delegato per l’istruttoria fallimentare aveva mandato alla cancelleria di procedere alla notifica degli atti a mezzo PEC (risultante dal registro imprese), in conformità con quanto previsto dal novellato art. 15 L. Fall.

Tuttavia, riscontrando l’impossibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC, la cancelleria aveva richiesto di notificare gli atti a mezzo Ufficiale Giudiziario  presso la sede risultante dal registro imprese, in base a quanto previsto dal 3° comma dell’art. 15 L. Fall.,

«seppure in precedenza la parte aveva dichiarato che il sindacato non era iscritto alla C.C.I.A.A.».

Anche tale notifica non andava a buon fine, in quanto un dipendente di altro ente (così dichiaratosi), che si trovava in loco, rifiutava la notifica e, indi, l’Ufficiale Giudizario procedeva alla notifica presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 CPC, senza, però, procedere agli adempimenti previsti da tale norma.

Secondo la Corte, il procedimento di notifica sopra descritto risulta non idoneo, dal momento che si trattava di una ditta non iscritta nel registro delle imprese e, quindi non munita di PEC, con la conseguenza che,

«non doveva proseguirsi nell’applicazione dell’art. 15 L. fall. bensì adottare quanto previsto dal codice di rito, e specificamente l’art. 145, il quale al secondo comma, espressamente prevede che “La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 e ss. cc si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata dall’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza e domicilio e dimora abituale”».

Ciò in quanto,

«l’art. 15 l. fall. prevede un procedimento notificatorio del tutto particolare ed eccezionale rispetto al dettato codicistico, non suscettibile di applicazione analogica nei confronti dei soggetti giuridici che non siano iscritti nel registro delle imprese e che non siano obbligati a dotarsi di indirizzo PEC».

Del ché, ritiene la Corte,

«considerato l’errore di carattere procedurale e che non risulta intervenuta alcuna sanatoria, in quanto la notificazione così eseguita non ha raggiunto il proprio scopo, la notificazione va dichiarata nulla ex art. 160 cpc per non aver osservato “le disposizioni circa la persona alla quale doveva essere consegnata la copia”».

Nel richiamare il precedente di legittimità Cass. Civ., Sez. III, 29/02/2016, n. 3909, la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto ha affermato che il procedimento di notificazione non è avvenuto secondo le modalità richieste e, di qui, la conseguente violazione del contradditorio tra le parti.

Dalla violazione di tale precetto discende anche la nullità ai sensi dell’art. 161 C.P.C. della sentenza di fallimento con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 C.P.C. per le consequenziali.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Corte d’appello di Ancona, 23/09/2016, n. 1108

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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