Notifiche via pec: ammissibili anche nel processo tributario Commissione Tributaria Regionale Marche, 26/08/2016 n. 534


La notifica a mezzo pec di una sentenza emessa da una commissione tributaria provinciale è ammissibile anche nel processo tributario ed è idonea a far decorrere il termine per proporrre l’impugnazione.

A dettare tale principio è la Commissione Tributaria Regionale per le Marche con la sentenza n. 534 del 26/08/2016.

Il caso

Risultato vittorioso in primo grado, il contribuente notificava a mezzo pec la sentenza a lui favorevole emessa dal giudice di prime cure nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, dunque, appellava la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale per le Marche. Il contribuente resisteva in appello insistendo per la conferma della decisione di primo grado. In particolare il contribuente chiedeva dichiararsi la nullità/inesistenza del ruolo in quanto sottoscritto da soggetto privo del relativo potere, nonché l’inammissibilità dell’appello poichè tardivo. La C.T.R. aderisce alle difese del contribuente e per l’effetto, respinge l’appello condannando l’Ufficio al pagamento delle spese.

La decisione della C.T.R. Marche

Nella motivazione della sentenza si evince che il contribuente aveva effettuato la notifica a mezzo pec della sentenza in data 07/07/2015. Di conseguenza, lo stesso contribuente eccepiva la tardività dell’appello proposto dall’Ufficio in quanto consegnato alle poste il 09/10/2015, mentre il termine di 60 giorni indicato dall’art. 51, comma 1, D.LGS. 546/1992 andava a scadere il giorno 06/10/2015.

Tale eccezione, rilevava all’opposto l’Ufficio, doveva essere disattesa posto che nell’ambito delle notifiche all’interno del processo tributario e, delle sentenze in particolare, occorre fare riferimento alle modalità indicate dall’art. 38 del D.LGS. 546/1992 (che richiama l’art. 16 D.LGS. 546/1992: notifica a mezzo consegna diretta, Ufficiale giudiziario e plico raccomandato senza busta art. 38 ). Da ciò derivava, a parere dell’Ufficio l’inesistenza della notifica della sentenza di primo grado e, come corollario, la tempestività dell’atto di appello da questi proposto.

La C.T.R. con una motivazione alquanto sintetica sul punto aderisce alla tesi del contribuente ritenendo valida la notifica della sentenza effettuata a mezzo pec, poichè diversamente opinando, vi sarebbe aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 4 DPR 68/2005. Quest’ultima diposizione, in particolare, testualmente recita

1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235).
3. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235).
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l’eventuale cessazione della disponibilità, nonchè le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 17.
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e’ attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Conclusioni

La C.T.R., in conclusione, respinge l’appello proposto dall’Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese di lite.

Nonostante la motivazione di tale sentenza sia piuttosto stringata è importante considerare il fatto che abbia ritenuto rilevante applicare ad una fattispecie particolare come la notifica a mezzo pec nel processo tributario, una disciplina generale dettata in tema di utilizzo della posta elettronica certificata, sgombrando il campo da formalismi di sorta in ossequio ad una visione anche unitaria del processo, considerata la validità di una simile notifica nel processo civile.

Documenti & Materiali

Scarica di C.T.R. Marche, 26/08/2016 n. 534
Scarica il testo del D.LGS. 546/1992
Scarica il testo del D.P.R. 68/2005

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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