Notifiche a mezzo pec: istruzioni per l’uso


Come già anticipato nel precedente articolo pubblicato in questo blog in data 07/10/2013, la legge di stabilità (L. 228/2012) nel riformare la L. 53/1994 (disciplinante la possibilità per l’avvocato di effettuare le notifiche in proprio degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali), ha introdotto la facoltà per gli avvocati stessi di notificare anche a mezzo pec.

Nel precedente post si era affrontata la problematica dell’effettiva operatività di tali modifiche, che risultava e risulta ancora oggi (almeno sino al 15/12/2013) di fatto impedita dal disposto di cui all’art. 16-ter L. 221/2012, che fissa con decorrenza dal 15/12/2013, appunto, il momento in cui i pubblici elenchi ivi disciplinati possono considerarsi effettivamente tali.

Tuttavia, nonostante la formulazione della norma, gli interpreti si sono chiesti fin da subito se invece potesse già procedersi con le notifiche via pec qualora l’indirizzo pec del destinatario/i della notifica/che fosse reperito presso quegli elenchi che possono già definirsi pubblici – vuoi per la fonte (pubblica) da cui promanano, vuoi per la diffusione degli stessi sul territorio nazionale (ad esempio, si ricorda che l’art. 16, co. 6, D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009 e succ. mod., ha imposto l’obbligo dapprima per le società, e poi anche per le imprese individuali, di comunicare alla C.C.I.A.A. il proprio indirizzo pec) – ovvero se anche per questi ultimi dovesse comunque attendersi la data del 15/12/2013.

Ora, tanto per i professionisti più scrupolosi, che fino ad ora hanno prudenzialmente notificato gli atti secondo le modalità sino ad oggi consolidate, quanto per i professionisti pionieri della materia che si sono già avventurati nel nuovo mezzo di notifica, segnalo un interessante ed utile contributo reperito dall’Unione Lombarda Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia che offre un vero e proprio manuale d’uso per tutte le fasi della notifica a mezzo pec.

Per comodità, si riporta di seguito una sintetica esposizione dei pre-requisiti richiesti all’avvocato per poter effettuare le notifiche degli atti a mezzo pec. Vediamo cosa deve fare materialmente l’avvocato che intenda procedere in tal senso:

– ottenere l’autorizzazione alla notifica in proprio: preliminarmente, com’è ovvio, l’avvocato che intenda procedere alla notifica a mezzo pec deve ottenere, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notifiche previste dall’art. 7 L. 53/1994 e dotarsi del relativo registro cronologico;

– farsi rilasciare dal proprio cliente la procura ex art. 83 c.p.c.;

– possedere un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi (per gli avvocati è il ReGinDe);

– ricercare l’indirizzo del/i destinatario/i: la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo pec reperito presso i pubblici elenchi (domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente; elenco degli indirizzi pec delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia, INI-PEC, elenchi di indirizzi pec presso la C.C.I.A.A., ReGinDe);

– possedere un dispositivo per la firma digitale per poter sottoscrivere digitalmente l’atto da notificare. Si rappresenta infatti che la notifica a mezzo pec potrà avere ad oggetto un documento informatico ovvero una copia informatica di un atto formato su supporto analogico (in questo secondo caso l’avvocato dovrà procedere all’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale), che dovrà essere firmato digitalmente.

A questo punto, in possesso dei predetti requisiti, l’avvocato potrà procedere all’effettiva notifica dell’atto prescelto in via telematica. Per il dettaglio delle fasi del procedimento notificatorio al Vademecum sopra citato.

Documenti & materiali

Leggi il Vademecum fornito dall’Unione Lombarda Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia
Scarica la Legge n. 53/1994
Scarica il D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009
Scarica la Legge di Stabilità (L. n. 228/2012)
Scarica il DM 48/2013 ed il DM 44/2011 (v. in particolare l’art. 18 del citato DM)
Scarica il D.Lgs. 82/2005

 

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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