Notifica irreperibile e pignoramento immobiliare: quando decorrono i termini per l’iscrizione a ruolo secondo la nuova disciplina? La nota del Ministero della Giustizia


Il D.L. 132/2014, (decreto sulla riforma giustizia civile), oltre ad aver introdotto nel nostro ordinamento importanti novità di carattere processuale, quali ad esempio la procedura di negoziazione assistita, ha, altresì, apportato sostanziali modifiche al codice di rito in materia di esecuzione forzata, nell’ottica di rendere più agevole per il creditore procedente reperire i beni del debitore da sottoporre a pignoramento, ponendo, per converso, a carico dello stesso creditore procedente oneri più stringenti e, dal cui mancato ottemperamento possono a questi derivare spiacevoli e sfavorevoli conseguenze.

Ci si riferisce in particolare all’onere, o meglio, all’obbligo per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo entro un determinato termine perentorio, che decorre dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, una volta eseguito e/o notificato, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso. Tale termine varia a seconda delle diverse procedure di esecuzione forzata:
– quindici (15) giorni nel caso di pignoramento mobiliare ed immobiliare (cfr. artt. 518 e 557 cpc);
– trenta (30) giorni per quanto riguarda il pignoramento presso terzi (cfr. art. 543 cpc).

Considerate, dunque, tanto le peculiarità di ciascuna procedura esecutiva (mobiliare, presso terzi ed immobiliare), quanto le singole modalità di esecuzione dei diversi tipi di pignoramento, non sempre risulta agevole o, comunque universalmente comprensibile, da quale momento far decorrere il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo, al fine di non incorrere nell’eventuale decadenza.

In particolare, quanto al pignoramento immobiliare l’art. 557 cpc testualmente recita:

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Dal tenore letterale della norma pare abbastanza ovvio che il termine in questione decorra in sostanza dalla consegna al creditore procedente dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, non appena questi abbia eseguito l’ultima notifica di tale atto. Il che non sembra creare difficoltà interpretative di rilievo dal momento che, ragionevolmente, la consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario avverrà a notifica perfezionata per lo meno nei confronti del creditore procedente e richiedente la notifica.

Le cose, però, cambiano radicalmente in caso di notifica irregolare e conseguente necessità di procedere alla stessa con la speciale disciplina di cui all’art. 143 cpc. La norma in questione prevede, infatti, che «la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

E quindi, in caso di notifica del pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 143 cpc, il termine di quindici (15) giorni per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo decorre dal perfezionamento della notifica secondo le modalità previste nel citato art. 143 cpc o dalla consegna materiale dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, se anteriore al decorso dei venti (20) giorni?

Tale interrogativo è stato oggetto di una specifica richiesta di chiarimenti sul punto indirizzata al Ministero della Giustizia, dato che, nella seconda ipotesi, il termine per l’iscrizione a ruolo potrebbe scadere prima che la notifica del pignoramento possa ritenersi perfezionata, conseguentemente privandolo di efficacia.

Il “parere” del Ministero

Con la nota del 12/05/2015 il Ministero fornisce il proprio “parere” sul punto, anche se le conclusioni cui esso perviene non paiono, a parere di chi scrive, risolutive del problema quantomeno sotto il profilo strettamente giuridico.

Vediamo perchè.

Nella nota in questione il Ministero precisa che «dal tenore letterale della norma in esame [art. 557 cpc], si evince chiaramente che il legislatore dà la facoltà di scegliere il momento in cui andare a ritirare dall’Ufficio NEP l’atto di pignoramento immobiliare già eseguito dall’Ufficiale giudiziario». E, dunque, prosegue ancora il Ministero, nel caso in cui la notifica sia stata richiesta ed eseguita ai sensi dell’art. 143 cpc spetta al creditore procedente provvedere al ritiro dell’atto nel momento “più opportuno“, ovvero quando la predetta notifica si è perfezionata nei termini di legge. Ciò in quanto, essendo il creditore procedente, per il tramite del proprio difensore, a richiedere la notifica dell’atto all’Ufficiale giudiziario, è lo stesso creditore a richiedere che essa venga eseguita secondo le modalità di cui all’art. 143 cpc, dando dunque per scontato che esso creditore sia a conoscenza delle formalità e dei termini che tale norma prescrive per considerare perfezionata la notifica nei propri confronti.

Sulla base di tali considerazioni il Ministero conclude, quindi, sostenendo che

Il ritiro dell’atto di pignoramento immobiliare, la cui notifica si sia già perfezionata con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 143 c.p.c., consentirà alla parte procedente di iscrivere a ruolo la relativa procedura esecutiva nel rispetto del termine dei 15 giorni fissati dal citato art. 557 c.p.c.

Più che un parere il chiarimento fornito dal Ministero pare piuttosto essere un consiglio di natura pratica, una sorta di raccomandazione che può volgarmente e sinteticamente ridursi in questi termini:

“caro avvocato del creditore, se hai richiesto la notifica del pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 143 cpc, per non far decorrere inutilmente il termine di efficacia del pignoramento previsto dal nuovo art. 557 cpc, aspetta che decorrano i venti giorni per il perfezionamento della notifica come prevede la norma – che ben conosci perchè tu hai richiesto tale modalità – e solo poi recati dall’Ufficiale giudiziario a ritirare l’atto di pignoramento immobiliare”.

Ma se l’Ufficiale solerte per una qualche ragione consegna l’atto di pignoramento notificato ai sensi dell’art. 143 cpc prima che i termini previsti dalla predetta norma siano decorsi? Che succede se i quindici giorni per l’iscrizione a ruolo scadono in pendenza dei termini per il perfezionamento della notifica?

In assenza di riferimenti giurisprudenziali non resta che attenersi al prudente parere del Ministero.

Documenti & materiali

Scarica il testo del D.L. 132/2014

Leggi il testo della nota del Ministero Giustizia del 12/05/2015

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2 thoughts on “Notifica irreperibile e pignoramento immobiliare: quando decorrono i termini per l’iscrizione a ruolo secondo la nuova disciplina? La nota del Ministero della Giustizia

  1. Alfredo Carrozzini

    Probabilmente dipende dal fatto che non ho ben compreso le perplessità a monte della nota ministeriale, ma a me sembra che si tratti di un problema sopravvalutato.
    In concreto, cosa potrebbe accadere se si iscrive a ruolo prima del decorso dei venti giorni previsti dall’art. 143 cpc?
    Deposito ed iscrizione sono, senza dubbio, validi, posto che la norma (art. 557) fa riferimento alla “consegna” e non alla “notifica” (altrimenti, non vi sarebbe un problema).
    Anche il rischio di iscrivere a ruolo una procedura, per la quale la notifica del pignoramento, a posteriori, si scopra non essersi perfezionata non è maggiore in questo caso che in altri; anzi, salva l’ipotesi che non ricorrano gli estremi della notifica ex art. 143 o l’UG abbia sbagliato il procedimento (invalidità che l’interessato dovrà eccepire con opportuna opposizione, in genere, per forza di cose, sempre dopo che il deposito è avvenuto) la notifica agli irreperibili – per definizione – si perfeziona sempre.
    Attendo chiarimenti.

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    1. Avv. Claudia Gianotti Post author

      Gentile Collega,
      più che un problema sopravvalutato ritengo che si sia persa l’occasione per fare il punto della questione dal punto di vista giuridico. Abbiamo visto infatti che alle medesime conclusioni tratte dalla nota ministeriale si poteva giungere, peraltro, con un minimo grado di diligenza.
      E’ pur vero che la norma (art. 557 cpc) fa riferimento alla consegna dell’atto di pignoramento quale dies a quo per il termine di iscrizione a ruolo, ma è altrettanto vero che la stessa norma prevede che il medesimo atto sia consegnato dall’UG al creditore “eseguita l’ultima notificazione”. Proprio tale ultima disposizione ritengo – non essendo stata pubblicata la richiesta di chiarimenti rivolta al Ministero – abbia dato adito al sorgere del dubbio oggetto della nota ministeriale. Infatti, cosa deve intendersi per “esecuzione della notificazione”? il compimento delle sole attività di pertinenza dell’ufficiale giudiziario? o l’esecuzione/perfezionamento dell’intero procedimento notificatorio?
      Nel primo caso, infatti, la consegna dell’atto di pignoramento anteriormente al decorso del termine dei 20 giorni previsto dall’art. 143 cpc potrebbe comportare che il termine per l’iscrizione a ruolo della procedura scada prima che la notifica si sia perfezionata. Ciò costringerebbe, per evitare la perdita di efficacia del pignoramento, di iscrivere a ruolo e, pagare il relativo contributo unificato, nel rispetto del termine, ma nella consapevolezza, ab origine e non a posteriori, che la notifica non si sia ancora perfezionata, e così esponendosi ad eventuali opposizioni che potrebbero inficiare l’intero procedimento.
      Cordiali saluti
      Avv. Claudia Gianotti

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