Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 09 maggio 2013) del DM 48/2013, che ha introdotto alcune modifiche alle regole tecniche dettate dall’art. 18 DM 44/2011, potevano considerarsi efficaci le nuove norme sulla facoltà degli avvocati di procedere alle notifiche in proprio a mezzo pec (introdotte dalla L. 228/2012 che ha modifcato la L. 53/1994).
Cioè a dire, dal 24 maggio 2013, si apriva il via alla notifica a mezzo pec di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
Tuttavia, così pare non essere.
Ad impedire l’operatività di tali norme è la poca chiarezza offerta dall’art. 16 ter L. 221/2012 (‘Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni’) che prevede che gli elenchi previsti da tale norma (quali INI-PEC, ReGIndE gestito dal Ministero della Giustizia, etc…) siano da considerarsi pubblici a decorrere dal 15 dicembre 2013.
A mio avviso ritengo che, nonostante la formulazione letterale della norma sopra richiamata, pare difficile credere che non possano essere definiti pubblici gli indirizzi pec contenuti, ad esempio, nel registro delle imprese o negli albi degli Ordini professionali.
A tal proposito, riporto un interessante contributo pubblicato su Altalex, che sembra aprire uno spiraglio ad una diversa intepretazione della norma.
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