La notifica in cancelleria in presenza di un indirizzo pec del difensore è nulla non inesistente Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 15/06/2017, n. 14958/17


«Nonostante l’errata individuazione, da parte dell’appellante, delle modalità di notifica applicabili alla fattispecie,l’avvenuta consegna dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tutt’ora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l’affermazione della mera nullità della notifica e dell’intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell’appellato, con la conseguente esclusione dell’inammissibilità del gravame».

Con l’ordinanza 15/06/2017, n. 14958/17, la Cassazione pronunciandosi in tema di notificazione di un appello eseguita presso la cancelleria del giudice adito in luogo dell’indirizzo PEC del procuratore costituito, ha affermato che tale notifica seppur invalida, non possa considerarsi inesistente, ma semplicemente nulla, con conseguente possibilità di sanatoria ad effetto retroattivo della stessa in caso di costituzione dell’appellato (come avvenuta nella specie) ed impossibilità di dichiarare l’inammissibilità del gravame.

Il ricorrente, cittadino straniero, si era opposto alla pronuncia d’appello che gli aveva negato il riconoscimento della protezione sussidiaria: l’unico motivo di ricorso si fondava sulla censura della sentenza d’appello per il fatto di non essersi pronunciata circa l’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, eseguita presso la cancelleria del giudice adito piuttosto che all’indirizzo PEC del procuratore costituito.

Nel ritenere infondata la censura, la Cassazione ha chiarito che i giudici di appello non avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine all’eccepita irritualità della notifica, bensì gli stessi ne avrebbero espressamente riconosciuto l’invalidità in quanto eseguita presso la cancelleria, in presenza di indicazione da parte del procuratore costituito del proprio indirizzo PEC.

La sentenza gravata avrebbe, inoltre, escluso che detto vizio comportasse l’inesistenza della notifica medesima, affermandone invece la nullità (nullità concretamente sanata per effetto della costituzione in giudizio dell’appellato) in quanto la notifica, pur effettuata in luogo ed a persona diversa rispetto a quanto indicato dalla norma processuale, è comunque pervenuta al destinatario con conseguente raggiungimento dello scopo cui la notifica è preordinata.

Documenti & Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cassazione Civile, Sez. I, 15/06/2017, n. 14958/17 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.