Notifica alla P.A. ad indirizzo PEC tratto dall’IPA nel processo amministrativo: rimessione in termini T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 15/03/2018, n. 1653

By | 03/04/2018

Un recente precedente del T.A.R. Napoli (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 15/03/2018, n. 1653, oggi in commento), torna sulla questione della notificazione di atti giudiziari ad indirizzo PEC della P.A. tratto dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), sul quale ci eravamo a suo tempo intrattenuti.

Come noto, a mente dell’art. art. 3–bis, 1° co., primo periodo, L. 53/1994, la notifica a mezzo PEC di atti giudiziari ha come unico legittimo destinatario un altro indirizzo PEC che  non solo sia riferito al destinatario della notifica stessa, ma che sia anche «risultante da pubblici elenchi».

Questi ultimi sono definiti dall’art. 16-ter, 1° co., D.L.179/2012, norma che, nella sua formulazione originaria, ricomprendeva anche il citato IPA in virtù del rinvio da essa operato all’intero corpo dell’art. 16 D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 (ivi compreso, dunque, il comma 8 di quest’ultima disposizione, che riguardava, appunto, il detto IPA).

Senonché, a seguito dell’intervento dell’art. 45-bis, 2° co., lett. a, D.L. 90/2014,, il richiamo al predetto art. 16 D.L. 185/2008 contenuto nell’art. 16-ter D.L. 179/2012 in discorso, è stato limitato al solo 6° comma di detta disposizione, con esclusione, dunque, del citato IPA1  e tale limitazione è sopravvissuta anche dopo che l’art. 66, 5° co., D.LGS. 13/12/2017, n. 217 è nuovamente intervenuto sull’art. 16-ter D.L. 179/2012 in esame.2

Con la conseguenza, dunque, che l’intero assetto pubblicitario apprestato tramite il più volte citato IPA, con tutto il corredo di indirizzi PEC ivi riportati, non serve fondamentalmente a nulla per ciò che attiene alle notifiche giudiziali, così come lo stesso Ministero si è sentito in dovere di comunicare in data 20/06/2016, peraltro rettificando una precedente erronea comunicazione dirigenziale del 07/06/2016 di segno contrario.

Grande, dunque, è la confusione sotto il sole e grande l’incertezza operativa che ne consegue, nella cui prassi accade non di rado di imbattersi in notifiche giudiziali alle P.A. effettuate ad indirizzi PEC reperiti sull’IPA in questione.

La giurisprudenza, dal canto suo, si è più volte confrontata con il tema in esame, di fatto pervenendo alla conclusione della nullità di un tale genere di notifica, talvolta riconoscendo, tuttavia, alla parte notificante la rimessione in termini stante la scusabilità dell’errore da essa commesso.3

Il che è quanto accade anche nel caso del precedente in esame, che: (-) preso atto dello stato dell’arte in materia non certo brillante per chiarezza; (-) della sostanziale “idoneità processuale” della notifica all’indirizzo PEC di una P.A. estratto da una fonte comunque ufficiale come l’IPA; (-) del perdurante inadempimento di molte P.A. a fornire al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC per la notifica degli atti giudiziari loro rivolti ex art. 16, 12° co., D.L. 179/2012; (-) dell’indirizzo giurisprudenziale opportunamente elastico pure emerso su tale evenienza; considera scusabile l’errore commesso dalla parte notificante e lo rimette in termini ai sensi dell’art. 37 cod.proc.amm.

Documenti & materiali

Scarica T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 15/03/2018, n. 1653
Scarica la nota del Ministero della Giustizia del 20/06/2016

Note al testo

1. Si veda la formulazione dell’art. 16-ter cit. successiva all’intervento dell’art.45-bis, 2° co., lett. a, D.L. 90/2014)

2. Si veda la formulazione dell’art. 16-ter cit. successiva a tale ulteriore modifica

3.V., ad es., la particolare fattispecie analizzata da T.A.R. Molise, Sez. I  13/11/2017 n. 420, secondo cui «È salva la notifica effettuata via Pec se l’indirizzo indicato sul sito della Pubblica amministrazione non è quello giusto. È, dunque, scusabile l’errore commesso dal contribuente che ha notificato il ricorso all’indirizzo Pec errato che risultava dal sito dell’Avvocatura dello Stato. Il sito internet istituzionale indicava, infatti, come indirizzo Pec quello utilizzato dal ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle amministrazioni pubbliche. Ad affermarlo è il Tar Molise che ha concesso la rimessione in termini per la notifica del ricorso presentato da un cittadino indotto in errore dalla non esatta indicazione presente sul sito dell’Avvocatura di Stato». Ma v. in senso difforme,Tar Catania, Sez. III, 13/10/2017, n. 2401, Tar Palermo, Sez. III, 13/07/2017, n. 1842, Tar Basilicata 21 settembre 2017, n. 607.

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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