Negoziazione assistita in materia familiare: non è dovuto il contributo unificato nella fase davanti al Presidente Circolare Min. Giustizia 14/06/2018

By | 19/06/2018

Cari amici,

vi segnaliamo la Circolare emanata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affati di giustizia, lo scorso 14/06/2018, in materia di spese di giustizia.

thumbnail of MINISTERO GIUSTIZIA – procedimenti negoziazione assistita – contributounificato per eventuale fase celebrativa avanti Pres. Tribunale(14-6-2018)

Come noto, a seguito dell’introduzione con D.L. 12/09/2014, n. 132  conv in L. 10/11/2014, n. 162, art. 6, del procedimento di negoziazione assistita in materia familiare, le parti (i coniugi) possono concludere, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati, una «convenzione di negoziazione assistita» che produce gli effetti e tiene luogo «dei provvedimenti giudiziali che definiscono […] i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio».

Come altrettanto noto, tale convenzione, in presenza di figli minori, per essere valida deve essere munita del nulla-osta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, il quale ove non concordi con tale convenzione, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale provvede senza ritardo.

Ci si è chiesti, dunque, se per tale (eventuale) fase davanti al Presidente del Tribunale sia o meno dovuto il contributo unificato.

La Circolare qui in commento, in risposta al quesito sottopostole, chiarisce che

«nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all’art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) […] non è dovuto il contributo unificato nè per la fase di competenza del Pubblico Ministero nè per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale».

La ratio della novella è, infatti, quella di operare una degiurisdizionalizzazione del procedimento. La fase davanti al Presidente del Tribunale non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione solo eventuale di quel procedimento che può dirsi avente natura amministrativa.

Ne consegue la gratuità dell’istituto, anche in tale fase (eventuale).

Documenti&Materiali

Scarica il testo della Circolare Min. Giustizia 14/06/2018

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