Negoziazione assistita familiare: linee guida della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano I primi timidi approcci all'istituto


A proposito della negoziazione assistita in materia familiare, introdotta, come noto, dal DL 12/09/2014 n. 132 conv. con modifiche in L. 10/11/2014 n. 162,  segnaliamo l’adozione di apposite linee guida da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Linee Guida della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. 

Ciò che colpisce immediatamente nelle linee guida milanesi, è che la Procura della Repubblica, unitamente all’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita in materia familiare, richiede il deposito di ulteriore specifica documentazione (certificati, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, etc).

In sostanza, quindi, quando il legale si trova a depositare in Procura l’accordo raggiunto, per poter richiedere ed ottenere il relativo nulla osta (o autorizzazione, come sappiamo, a seconda dei casi) come previsto dall’art. 6 D.L. 132/2014, è tenuto anche a depositare un certo numero di ulteriori documenti e certificati.

Francamente, se pure risulta logicamente comprensibile la richiesta di allegazione di alcuni documenti (in specie, della dichiarazione dei redditi, perché in tal modo si rende più agevole per la Procura svolgere il compito di ‘controllo’ sull’accordo raggiunto), tuttavia, a rigore, questa richiesta di documentazione integrativa fa sorgere qualche perplessità sotto il profilo della legittimità, atteso che la normativa non lo richiede affatto.

L’art. 6 del D.L. 132/2014, infatti, nel prescrivere che l’accordo raggiunto debba preliminarmente riscuotere l’approvazione della Procura della Repubblica (sotto forma di nulla osta o di autorizzazione, a seconda che non vi siano o vi siano figli minori o ad essi equiparati), richiede il deposito presso la Procura, del solo accordo di cui sopra e di nessun altra documentazione.

Testualmente, infatti, il cit. art. 6 D.L. 132/2014 dispone:

……l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta.

Ed infatti, in senso aderente a quanto richiesto dal cit. art.6 D.L. 132/2014, la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro, ad esempio, nell’emanare le proprie linee guida, non prevede nessuna integrazione documentale.

Vi è, dunque, da chiedersi cosa accadrà, a Milano (e non, quindi, anche a Pesaro) se il legale si rifiuti, o semplicemente ometta, di allegare questa ulteriore documentazione richiesta dalla Procura della Repubblica: quest’ultima non provvederà e rimarrà in attesa? oppure dichiarerà inammissibile la richiesta di nulla osta? o che altro?

Documenti & materiali 

Scarica il testo delle Linee Guida Tribunale Milano
Scarica il testo del DL 12/09/2014 n. 132
Scarica il testo della L. 10/11/2014 n. 162
Scarica il testo delle Linee Guida della Procura della Repubblica di Pesaro

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.