Ancora sulla mediazione: è necessaria la presenza personale delle parti Tribunale di Pavia, sez. III Civile, ordinanza 09 marzo 2015


Il Tribunale di Pavia si esprime nuovamente sul tema della modalità di svolgimento del procedimento di mediazione (in specie, delegato dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis C.P.C.) ed, in particolare, sull’esigenza della partecipazione personale delle parti o di un loro delegato (procuratore speciale) all’incontro con il mediatore.

Solo pochi giorni fa abbiamo commentato una sentenza emessa dal Tribunale di Vasto che ha sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale attorea la mancata partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione c.d. “delegata dal giudice”.  Nel caso del Tribunale di Vasto al primo incontro, infatti, erano presenti unicamente i difensori delle parti e, secondo il giudicante, la presenza dei soli difensori, ancorché delegati dalle parti, non è sufficiente a considerare utilmente esperito il procedimento di mediazione.

In particolare, la sentenza del Tribunale di Vasto ha stabilito che

l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato dalla parte.

Questa volta è il Tribunale di Pavia che, sin dall’ordinanza con cui viene delegato il procedimento di mediazione, il cui onere di avvio è posto in capo alla parte più diligente (ed, in tal caso, solo nell’ipotesi in cui le parti medesime non accettino la proposta giudiziale ivi contenuta), anticipa già l’esito della successiva pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale qualora a detto procedimento partecipino i soli legali delle parti.

Infatti, nell’ordinanza in questione si legge

la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti.

Ed, ancora,

ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerasi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri di conciliare – che all’interpello del mediatore esprimano la volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare.

E, dunque, questa volta il Tribunale di Pavia richiede espressamente la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione ovvero di un procuratore speciale che si sostituisca ad esse e che sia munito del potere di conciliare.

Ora, ciò che non è chiaro – e l’ordinanza non lo dice espressamente – è se sia consentito alla parte nominare quale procuratore speciale (con potere di conciliare e transigere) il proprio difensore ovvero se tale possibilità sia preclusa e la parte, qualora non intenda partecipare personalmente, debba scegliere un altro soggetto, oltre alla necessaria assistenza obbligatoria del difensore. Tale seconda via era proprio quella indicata a chiare lettere dalla pronuncia del Tribunale di Vasto.

Documenti & materiali

Leggi l’ordinanza del Tribunale di Pavia, sez. III Civile, 09/03/2015
Leggi la sentenza del Tribunale di Vasto, 09/03/2015
Scarica il testo del D.LGS. 28/2010

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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