La mediazione obbligatoria secondo il CNF: la relazione esplicativa

By | 11/12/2013

Eh sì. E’ ancora la mediazione obbligatoria a mantenere viva l’attenzione degli operatori in questi ultimi tempi. Con tutti i dubbi e le incognite cui la Camera Civile ha dedicato la riuscitissima tavola rotonda del 5 dicembre scorso, nonché il post pubblicato per raccontarvene i risultati ed altri ancora.

Ma, per dirla con Melville, «Dal tronco si sviluppano i rami, da questi i ramoscelli. Allo stesso modo, se è fertile il tema, si sviluppano i capitoli», e quello della mediazione, a quanto pare, è un tema assai fertile, come si dimostra leggendo, da ultimo, la relazione del CNF dedicata all’argomento.

Le FAQ del CNF

Si tratta di un articolato organizzato nello stile FAQ  (termine espressamente utilizzato dalla lettera del 6/12/2013 che accompagna la relazione e che significa “Frequently Asked Questions“: domande più frequenti).

Rinviando al documento in questione per un suo esame completo e approfondito, vi segnaliamo qui  – in sintesi – le domande che ci sono sembrate più interessanti e le relative risposte.

Competenza territoriale

DOMANDA:   come si individua l’organismo di conciliazione territorialmente competente?
RISPOSTA: mediante riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari interessati alla controversia (distretto per la Corte d’Appello, Circondario per il Tribunale, mandamento per il G.di Pace e ambito regionale per il Tribunale delle Imprese.

DOMANDA:   la competenza territoriale dell’organismo è derogabile?
RISPOSTA:  sì, quantomeno quando si verta in ipotesi in cui la legge processuale consente alle parti di derogarvi.

DOMANDA:   come derogare alla competenza territoriale?
RISPOSTA:  in tre modi: a) domanda congiunta delle parti; b) clausola contrattuale; c) mancata contestazione della parte invitata.

DOMANDA:  quali sono le responsabilità ed i compiti dell’organismo di mediazione in ipotesi  di incompetenza?
RISPOSTA:  l’organismo non può rilevare l’incompetenza, si procede, dunque (ferma restando, dice la circolare «la responsabilità della parte o del suo avvocato»….

DOMANDA:   che succede se l’organismo è incompetente?
RISPOSTA:  a) se la mediazione non si svolge perché una parte non compare o comparendo eccepisce l’incompetenza, l’improcedibilità permarrà; b) se la mediazione si svolge e si perviene all’accordo, nulla quaestio: l’accordo sarà comunque valido; c) se la mediazione si svolge e non si perviene all’accordo, la condizione di procedibilità si deve ritenere rispettata.

DOMANDA:   quid nel caso di conciliazione telematica?
RISPOSTA:  la conciliazione telematica supera qualsiasi problema di competenza territoriale.

Assistenza della parte

DOMANDA:   è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato?
RISPOSTA:  sì e sembrerebbe per tutti i tipi di mediazione, non dunque, solo per quella obbligatoria (tuttavia, qui, si fa notare che, al contrario, secondo la Circolare ministeriale del 27/11/2013 la difesa tecnica non dovrebbe ritenersi obbligatoria nella mediazione facoltativa).

DOMANDA:   per partecipare alla mediazione è necessaria la procura alle liti?
RISPOSTA: no, è sufficiente dimostrare il potere di rappresentanza sostanziale.

Primo incontro di mediazione

DOMANDA:   quando inizia il procedimento di mediazione?
RISPOSTA:  il procedimento di mediazione inizia con il deposito della domanda presso l’Organismo. Da tale momento decorrono in termini per la fissazione del primo incontro e per la conclusione della procedura.

DOMANDA:   sono possibili sessioni separate con le parti durante il primo incontro?
RISPOSTA:  sì. Il mediatore organizza il primo incontro nel modo che egli ritenga più adeguato, senza formalità. Dunque sono possibili anche sessioni separate.

DOMANDA:   quando si conclude il primo incontro?
RISPOSTA:  il primo incontro si conclude: a) quando la mancata comparizione di una delle parti ne impedisce lo svolgimento; b) quando il mediatore accerti la volontà (o la mancanza di volontà delle parti) di proseguire la procedura. E’ opportuno verbalizzare chiaramente tale momento.

Accordo conciliativo

DOMANDA:   cosa attestano gli avvocati al momento della sottoscrizione dell’accordo?
RISPOSTA:  attestano che l’accordo non è contrario all’ordine pubblico e alle norme imperative.

DOMANDA:   se manca la sottoscrizione o l’attestazione degli avvocati l’accordo è nullo?
RISPOSTA:  no, in quanto la sottoscrizione è prevista solo ai fini dell’efficacia esecutiva dell’accordo.

DOMANDA:   nel caso di cui sopra, l’accordo può acquistare comunque efficacia esecutiva?
RISPOSTA:  sì, mediante l’omologazione del Presidente del Tribunale.

DOMANDA:   è necessaria l’apposizione della formula esecutiva?
RISPOSTA:  no, in quanto si tratta di un titolo originale e non di copia.

DOMANDA:   è necessaria la notifica insieme al precetto?
RISPOSTA:  no, ma l’accordo conciliativo deve essere trascritto all’interno del precetto ex art. 474 c.p.c. in quanto scrittura privata.

Questi gli aspetti salienti, ma ve ne sono altri di non minore importanza, specie in materia di mediazione in tema di usucapione.

Per questo ed altro…..eccovi qua il testo integrale della relazione.

Buona lettura e, come sempre, keep in touch!

Admin 😎

Documenti & materiali

Scarica la circolare del CNF sulla mediazione obbligatoria
Scarica la lettera d’accompagnamento alla circolare del CNF
Scarica la Circolare Ministero della Giustizia 27/11/2013

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