Mantenimento figli: l’obbligato può chiedere la riduzione dell’assegno per la durata della permanenza ‘estiva’ dei figli presso di sè?


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 C.C., uno dei doveri che scaturisce dal matrimonio è quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione alle proprie sostanze e capacità.

Con riferimento specifico, poi, ai figli, l’art. 147 C.C. (come modificato dal D.LGS 28/12/2013 n. 154), dispone espressamente che «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, […] i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni».

Infatti, a questo dovere dei genitori verso i figli, corrisponde un diritto dei figli verso i genitori regolamentato dall’art. 315 bis C.C. (come modificato dalla L. 10/12/2012 n. 219), secondo il quale «il figlio ha diritto di essere mantenuto, […], dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».

In sostanza, dunque, ciascun genitore è tenuto, è obbligato, a provvedere, secondo la propria capacità economica, al mantenimento dei figli affinché essi possano coltivare le loro inclinazioni, capacità, etc.

Il principio vale finchè è in essere il rapporto matrimoniale, ma vale anche nell’ipotesi di crisi di esso, ossia in ipotesi di separazione o divorzio, con la differenza che in questo ultimo caso la regolamentazione è contenuta nell’art. 337 ter C.C. (come introdotto dal D.LGS 28/12/2013 n. 154, entrato in vigore il 7/2/2014) secondo il quale, sul punto, è espressamente disposto che

«salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…».

Ai fini dell’argomento che qui si tratta, è importante evidenziare che, ai sensi del medesimo art. 337 ter C.C., il citato assegno periodico, ossia l’odiato/amato assegno di mantenimento, dovrà essere quantificato dal giudice tenendo conto (oltre ad altri criteri), anche, dei «tempi di permanenza [dei figli] presso ciascun genitore».

In sostanza, dunque, una volta che la coppia dei genitori si separa, l’assegno di mantenimento dovrebbe fungere da ‘riequilibratore’ delle rispettive capacità contributive economiche dei genitori, in funzione del mantenimento dei figli, ma varia (oltre che in relazione alle risorse economiche dei genitori, al tenore di vita goduto durante il matrimonio, alle esigenze dei figli, etc.), a seconda dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

Queste considerazioni sono, normalmente, utilizzate dal genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, per poter ottenere dal giudice una riduzione dell’assegno medesimo, nei periodi, che possono essere più o meno lunghi, in cui i figli sono collocati presso di lui, anziché presso l’altro genitore.

Si pensi, ad esempio, al periodo estivo per il quale, normalmente, nelle condizioni di separazione/divorzio si prevede un periodo di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario, più lungo del solito. Per questo periodo, è frequente, che il genitore obbligato, accampi la pretesa di riduzione dell’assegno di mantenimento.

Detta richiesta di riduzione del mantenimento per il periodo estivo, è proprio quanto è stato richiesto da un genitore in un recente caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte e deciso con la sentenza 08/09/2014, n. 18869 .

Ebbene, la I Sezione della Corte di Cassazione, con la predetta sentenza 08/09/2014, n. 18869  che qui si segnala, ha respinto la richiesta di riduzione con una motivazione che si ritiene interessante e che dunque si annota.

Precisamente, la Corte ha testualmente affermato che

«la Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento».

In sostanza, dunque, l’assegno di mantenimento, pur corrisposto mensilmente, sarebbe in realtà calcolato a base annua, e non corrisponderebbe al mero rimborso delle spese, diciamo, di mantenimento diretto (vitto ed alloggio). Il che, quindi, porta a concludere che, anche se per un certo periodo, più o meno lungo, i figli permangono presso il genitore obbligato all’assegno di mantenimento, questi è tenuto ugualmente a pagarlo all’altro genitore.

Si prende atto di questo orientamento della Corte di Cassazione (non del tutto nuovo, per la verità), che comunque rappresenta, sul punto, una svolta rispetto al proprio precedente orientamento (cfr. ad esempio Cass. Civ., Sez. I, 01/04/1994 n. 3225).

Documenti & materiali 

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869
Scarica il testo del Cass. Civ., Sez. I, 01/04/1994 n. 3225
Scarica il testo della L. 10/12/2012 n. 219
Scarica il testo del D.LGS 28/12/2013 n. 154

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

17 thoughts on “Mantenimento figli: l’obbligato può chiedere la riduzione dell’assegno per la durata della permanenza ‘estiva’ dei figli presso di sè?

  1. nunzia

    Gent.Avv. Mi chiamo Nunzia e sono separata dal 2010, il mio ex marito da x mio figlio minore un mantenimento di 350€ mensili purtroppo attualmente non lavoro ho un affitto da pagare e un figlio di 15 anni da fare studiare e con le esigenze economiche che ci vogliono…premetto che il mio ex percepisce uno stipendio di 1.350€ abita con i suoi genitori casa di loro proprietà e non facendo pagare al figlio spese…la mia domanda è:posso chiedere la revisione x il mantenimento visto che lui è più agiato economicamente di me?la ringrazio.

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.ma Sig.ra Nunzia,
      se la situazione che mi riferisce costituisce un peggioramento delle condizioni economiche esistenti nel momento in cui lei e suo marito vi siete separati, lei potrà senz’altro chiedere la modifica in aumento dell’assegno di mantenimento prevista per vostro figlio. Peraltro, nel suo caso, se capisco bene, quando vi siete separati suo figlio aveva 10 anni ed ora invece è diventato adolescente e – immagino – starà frequentando le scuole superiori, con tutto quanto questo comporta in termini di aumento di esigenze e dunque in termini di aumento del contributo al mantenimento a carico del padre.
      Dunque i presupposti per chiedere l’aumento sembra che ci siano.
      Buona fortuna.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

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  2. claudio

    Ho una figlia di 20 anni sta ancora studiando passo un assegno di 539 euro .ho la mia nuova moglie che ė stata messa a partaim ho avuto altri 2 figli.posso ridurlo?

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Mi spiace ma non è possibile rispondere alla sua domanda senza conoscere le vostre (sue, della madre della figlia maggiorenne, e della sua nuova moglie) condizioni economiche. Quello che posso dire è che il fatto che lei abbia avuto altri due figli con la seconda moglie, di per sè non comporta la riduzione del mantenimento per la prima figlia.

      Reply
  3. Maria

    Buona sera Avvocato, le scrivo per conto di mio marito che da divorziato passa mantenimento a due figli(uno 18 studente e l.altro 16 studente). Ha contratto matrimonio con me nel 2013 e da esso è nato nostro figlio 1 anno fa. La ex moglie non percepisce mantenimento per essa, lavora. Ed io sono disoccupata. Possiamo richiedere la riduzione del mantenimento per i primi due figli?attualmente è di 600 mensili. E sinceramente stiamo avendo grosse difficoltà

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Secondo un orientamento prevalente della giurisprudenza, l’avere contratto nuovo matrimonio o l’avere un nuovo figlio, di per sè (come è naturale che sia) non comporta la eliminazione, nè la riduzione, del contributo al mantenimento già esistente agli altri figli. E’ chiaro, però, che nel valutare l’intera situazione se ne dovrà tenere conto.
      Nel suo caso, sulla base dei pochi elementi che mi fornisce in ordine alla vostra situazione economica (ed a quella della madre degli altri figli) non è possibile darle una risposta.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  4. Antonio

    Salve avvocato, ho 44 anni, poco meno di due anni fa io e la mia ex moglie ci siamo separati. All epoca ero appena entrato in mobilità, ma fiducioso di trovare subito un nuovo impiego abbiamo scelto la via consensuale dove mi impegnavo a versare € 200 mensili alla bambina. La mia ex moglie lavorava e lavora tuttora a tempo pieno. Purtroppo le mie condizioni di salute, nel frattempo, sono peggiorate a tal punto da rendermi invalido all 80% e crearmi molti problemi nel reinserimento nel mondo del lavoro. Siamo in procinto di divorziare, ho fatto da poco richiesta d assegno mensile d invalidità che dovrebbe aggirarsi attorno ai 280 € mensili. Vivo ospite dai miei genitori… trovandomi in queste condizioni economiche e di salute posso chiedere una diminuzione del mantenimento alla bambina a 100 € almeno provvisoriamente finché ho dei soldi da parte? E nel caso la situazione si dovesse fare col tempo più critica come mi devo comportare?

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Sig. Antonio,
      quando la situazione economico-patrimoniale cambia (sia in senso peggiorativo, che in senso migliorativo), ai sensi dell’art. 710 cpc si può sempre chiedere la modifica delle condizioni di separazione, e dunque, nel suo caso, la riduzione del contributo al mantenimento di sua figlia. Oppure lo può chiedere in sede di divorzio, visto che – mi dice – sono maturi i tempi per procedervi. In ogni caso, si ricordi che la modifica della situazione economico-patrimoniale rispetto a quella vigente al momento della separazione consensuale, dovrà essere dimostrata, provata. Comunque ci penserà il legale a cui si rivolgerà per il divorzio. Buona giornata.
      Avv. Daniela Gattoni

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  5. Giovanni

    Salve, finalmente questa estate i miei due bimbi di 7 e 10 anni verranno da me per tutto luglio ed agosto,in quanto purtroppo il lavoro è poco e sono più libero… da quanto ho inteso leggendo, non si può sospendere l’assegno mensile di mantenimento e nemmeno ridurlo, ma non è possibile nemmeno ridurlo un pochino considerando i 900€+ i 200€ fissi forfait per le spese extra? Magari giusto dei 200€ delle spese definite come extra visto che a luglio ed agosto non faranno discipline o altro (calcio,karate) dalla madre ma bensì avranno il corso di nuoto e tennis da me? Ringrazio in anticipo.

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Naturalmente, di comune accordo con la madre dei suoi figli, si può fare tutto. Anche ridurre l’assegno per quei due mesi.
      Ma in caso di suo dissenso, l’unica strada è il contenzioso.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  6. Francesco

    Buonasera Avvocato,
    Ho effettuato separazione consensuale (nonostante la mia ex moglie mi abbia messo le corna). Ho 2 figli uno di 8 anni e uno di 10 anni.
    2 case di proprieta’. Una con mutuo di 90mq dove vive lei e Principalmente i miei figli, l’altra al mare senza ipoteca di 45mq.
    Verso un assegno mensile di €600 che diventa sempre 700/750€ ogni 2mesi causa mense scolastica, e causa materiale di cancelleria a settembre per la scuola.
    Da quando ho stipulato l’accordo la mia situazione economica e’ cambiata.
    Sull’omologa c’e’ scritto che io sono andato ad abitare con i miei genitori, mentre adesso ho una nuova compagna con la quale “divido” un affitto di 530€mese.
    La mia ex moglie non vuole saperne di vendere per farmi respirare.
    Da dire, che lei fa un part time verticale e percepisce i miei stessi soldi, e si rifiuta di andare a lavorare 8h al giorno ed incrementare il suo guadagno.
    Che fare?
    Grazie

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Mi spiace ma naturalmente non è possibile darle un consiglio sulla sua situazione, non solo perchè lei non mi indica le sue entrate, ma perchè la valutazione, come sempre, non è solo di natura economica. Per quanto riguarda la vendita della casa assegnata a sua moglie ed ai suoi figli, le preciso che per vendere lei non ha bisogno del consenso di sua moglie, ma il problema è che il provvedimento di assegnazione della casa, se trascritto, è opponibile ai terzi. Dunque, normalmente, non è una vendita appetibile.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  7. Avv. Daniela Gattoni Post author

    Si, sempre che sussistano i presupposti (e questo non sono in grado di valutarlo solo sulla base di quello che lei mi scrive) lei può chiedere la riduzione del mantenimento. Per questo, in mancanza di accordo sul punto con la madre dei suoi figli, dovrà fare ricorso al giudice con l’assistenza obbligatoria di un legale.

    Reply
  8. Maria

    Buonasera avv. .li parlo in nome del mio compagno, separato con 2 figlie minorenne. Di comune accordo con la sua ex hanno deciso chele 2 figlie passano 1 settimana con papà e una con la mamma. .si può diminuire l’assegno ?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      l’ammontare dell’assegno periodico di mantenimento non dipende solo dal tempo che i figli trascorrono con il genitore, ma anche da altre condizioni quale, in particolare, quelle rispettive economiche. Per cui senza questi dati non è possibile rispondere al suo quesito.
      Cordiali saluti.
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  9. paolo

    salve avv.to sono divorziato con sentenza nel 2007 , vorrei chiederle, se posso togliere l’assegno di mantenimento a mio figlio ? visto che lo stesso ha 22 anni , visto che la mia ex moglie è impiegata al comune , il suo compagno lavora al comune , in più hanno una figlia in comune . io do un assegno di 273 euro al mese , mio figlio saltuariamente lavora e si mantiene anche la macchina . io ho attualmente una pensione per motivi di salute di 1325,00 , in più ho affitto da pagare , una compagna e faccio fatica a tirare avanti . cosa posso fare ? in più circa 5 anni fa ho subito un processo per violato assegno , ma assolto in quanto la mia ex aveva tutti i presupposti per poter mantenere mio figlio . distinti saluti

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Può anche darsi che nel suo caso vi siano i presupposti per cessare il contributo al mantenimento di suo figlio (non mi dice se lui lavora ed è economicamente indipendente), ma di certo si tratta di una decisione che non può prendere in via unilaterale ed in mancanza di consenso della madre sarà costretto ad esperire un’azione giudiziaria volta ad accertare se vi siano detti presupposti.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply

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