Mantenimento figli: le spese straordinarie si possono forfettizzare a priori? La Cassazione conferma il proprio orientamento negativo


Mantenimento figli. Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli sono fonte di numerosi problemi, e per questo, motivo di nutrito contenzioso.

A cominciare dalla natura stessa di esse, ossia dal concetto di ‘straordinario‘, per poterlo distinguere da quello ‘ordinario‘ e che, per ciò stesso, rientra nell’assegno di mantenimento periodico; per passare alla sua esigibilità; ed, infine, alla sua quantificazione: questi i punti più controversi.

Sotto quest’ultimo profilo, quello della quantificazione, spesso accade che l’obbligato al pagamento, chieda di forfettizzare a priori il quantum dovuto all’altro coniuge a titolo di spese straordinarie, e ciò sia allo scopo di avere ‘certezza’ del dovuto, sia per prevenire discussioni in ordine alle singole debenze, ma – aggiungo – normalmente, anche al fine, o comunque con l’auspicio, di contenere l’importo relativo.

Dall’altra parte, invece, ossia dalla parte di chi deve ricevere il rimborso o l’anticipazione pro quota delle spese straordinarie, vi è la tendenza opposta volta ad escludere la preventiva quantificazione forfettaria delle spese straordinarie, proprio le ragioni speculari a quelle sopra viste.

Chi ha ragione?

Su questo spinoso tema è intervenuta proprio in questi giorni la Suprema Corte con una interessante pronuncia che si segnala.

Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869

La recentissima pronuncia della Suprema Corte e precisamente la sentenza della Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869, intervenendo sul punto, esclude l’ammissibilità della preventiva quantificazione forfettaria delle spese straordinarie, secondo un iter logico giuridico assolutamente condivisibile.

La Corte, infatti, dopo aver chiarito che:

In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spesestraordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

precisa che:

…pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

Con questa pronuncia, che comunque merita di essere segnalata per l’ampia argomentazione anche su altri punti (su cui si vedano i successivi posts), del resto la Suprema Corte non fa altro che ribadire una posizione già assunta, da ultimo, nel proprio precedente del 2012 (Cass. Civ., Sez. I, 08/06/2012, n. 9372), orientamento questo, anche osservato dai giudici di merito come, ad esempio, il Tribunale di Firenze nella sentenza del 27/09/2006, e la Corte d’appello di Napoli nella sentenza 06/06/2008, n. 2201.

 Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869
Scarica il testo del Cass. Civ., Sez. I, 08/06/2012, n. 9372
Scarica il testo della sentenza Trib. Firenze 27/09/2006
Scarica il testo della sentenza Corte d’appello di Napoli 06/06/2008, n. 2201

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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