Ma insomma il patto di quota lite si può fare o no?


Il c.d. patto di quota lite è l’accordo tra l’avvocato ed il cliente in virtù del quale il compenso del primo risulta calcolato in modo percentuale o proporzionale al risultato ottenuto dal proprio assistito. Migliore è il risultato ottenuto dal cliente, maggiore è il compenso per l’avvocato che gli ha consentito di raggiungere quel buon risultato; e viceversa.
Questo accordo che poggia su un principio pratico ed anche piuttosto semplice, in verità, ha creato e crea tuttora grandi problemi; si è passati dal divieto assoluto di esso (pena sanzioni disciplinari per l’avvocato che lo ha stipulato, oltre che la nullità dell’accordo), alla sua ammissibilità piena, ed, infine, alla sua possibilità modulare e circospetta.

I termini della questione

Prima delle recenti novità legislative di cui appresso, il patto di quota lite è sempre stato vietato perchè la ratio della preclusione normativa era ravvisata nel considerare come offensiva del decoro, della dignità e del prestigio della professione forense l’eventuale «consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione». In sostanza era considerato disdicevole e dovere dell’avvocato evitare di rendersi in qualunque modo interessato all’esito della lite.
Il problema era sia civilistico che deontologico.

La normativa previgente

↑ Civilisticamente, la pattuizione in questione era rigorosamente vietata dall’art. 2233, 3° comma, c.c. (vecchia formulazione) il quale stabiliva «gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e di danni». Il patto eventualmente stipulato, dunque, era nullo.
Dal punto di vista deontologico, inoltre, l’avvocato che stipulava un patto di quota lite incorreva anche in una sanzione disciplinare, poichè l’art. 45 del previgente codice deontologico forense prevedeva: «E’ vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite»

La c.d. ‘legge Bersani’ e l’art. 2233 c.c.

↑ Le cose cambiano con l’art. 2 del D.L. 4/7/2006 n. 223( (conv. con la L. 4/8/2006 n. 248) (nota come legge Bersani) con cui, oltre ad abrogare i minimi tabellari dei compensi forensi, si sostituisce il 3° comma dell’art. 2233 c.c. sopra citato viene sostituito con la seguente formulazione: «sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
Questa sostituzione e riforma normativa viene da tutti considerata come una implicita abrogazione del divieto del patto di quota lite, prima vigente.
Dunque, per effetto di questa disposizione, risulterà ammissibile per l’avvocato stipulare con il cliente un accordo sui compensi, purchè sia fatto per iscritto.
La innovazione era determinata, al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, perseguendo i principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi.

L’art. 1261 c.c.

E’ bene ricordare che nonostante l’entrata in vigore della c.d. legge Bersani e delle sue modifiche sopra viste all’art. 2233 c.c., rimaneva e rimane tuttora il divieto per l’avvocato di cessione del credito, previsto dall’art. 1261 c.c. secondo il quale precisamente: «...gli avvocati […] non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni».
Da ciò consegue che sono affetti da nullità (oltre all’eventuale risarcimento dei danni) i patti con cui si cedono all’avvocato i diritti giudizialmente in contestazione.

L’art. 45 (Codice Deontologico Forense previgente)

Sull’onda di tale scelta legislativa, anche il previgente art. 45 C.D.F. viene “cancellato” e sostituito con: «È consentito all’Avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile».
E che sotto la vigenza della legge Bersani il patto di quota lite fosse pacificamente consentito lo accerta e dichiara definitivamente la Cass. Civ., Sezioni Unite, 10/08/2012, n. 14374 pronunciandosi in caso di illecito disciplinare pregresso.

La normativa vigente

Successivamente, come gli operatori del settore sanno, nel 2012 è intervenuta la Riforma Forense con la L. 31/12/2012 n. 247.

La nuova legge sulla Riforma Forense

↑ All’art. 13 della nuova Legge professionale, all’oggetto ‘conferimento dell’incarico e compenso’, ai commi 3 e 4, è disposto quanto segue:
comma 3: «La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
comma 4: Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».

Il nuovo Codice Deontologico Forense

↑ Dopo la Riforma Forense di cui sopra, è stato anche deliberato il nuovo codice Deontologico Forense attualmente vigente ed entrato in vigore da poco (approvato dal CNF nella seduta del 31/01/2014), ove all’art. 25 sostanzialmente si reitera quanto già disposto nel sopra visto l’art. 13 della Legge sulla Riforma Forense, e precisamente si dice che: «La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma [ossia: “l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”] è libera. E’ ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale».
Però, oltre a ciò, al 2° comma del citato art. 25, si ripete che: «sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».
Insomma, sia nella legge professionale che nel codice deontologico, da un lato, si consente la pattuizione per percentuale del compenso dovuto all’avvocato, e dall’altro si vieta il patto con cui l’avvocato viene pagato con una quota del bene in lite.

Considerazioni finali

Allora? si è così reintrodotto il patto di quota lite?
In effetti, ammettere la possibilità di concordare con il proprio cliente il compenso secondo una percentuale, sembrerebbe in contrasto con la successiva disposizione secondo la quale è vietato all’avvocato stipulare un patto con il proprio cliente, avente ad oggetto, il suo compenso inteso come una ‘quota del bene’ in contestazione.
Inoltre, nella Relazione illustrativa alla bozza del nuovo CDF, testualmente si legge: «l’art. 25 (“accordi sulla definizione del compenso”) mutua la previsione da quella della legge n. 247/2012 e reinserisce il divieto del patto di quota lite».
Si aggiunge che anche nelle Note Esplicative alla legge di Riforma Forense emesse dal CNF (punto n. 11) espressamente si dice che «la norma dell’art. 13, co. 4 reintroduce il divieto dei patti di quota lite intesi come quelli con i quali si pattuisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La previsione si pone come norma speciale rispetto al generale divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all’art. 1261 c.c.
Trattandosi di norma imperativa, non è dubbio che gli eventuali patti sul compenso stretti in violazione del divieto siano nulli.
Il successivo co. 3 introduce il principio della libera pattuizione del compenso, esemplificandone alcune forme (a tempo, a forfait, per convenzione avente ad oggetto più affari, per singole fasi o prestazioni, a percentuale sul valore dell’affare), mentre il co. 4 ribadisce il divieto del patto di quota lite».
Quindi, sembrerebbe proprio che con la Legge di Riforma Forense si sia introdotto nuovamente il citato divieto di patto di quota lite.
Ma forse non è così.
Non si sono ancora reperite pronunce giurisprudenziali sul punto (anche in considerazione del poco tempo trascorso dalla entrata in vigore delle nuove norme), tuttavia, poichè, come noto, le norme devono essere interpretate in modo che abbiano un senso ed un significato, anche tra loro, si dovrà ritenere che le norme sopra esaminate abbiano ad oggetto due differenti tipi di patto di quota lite:
1) quello lecito previsto dal 3° comma dell’art. 13 L. 247/2012 (Riforma Forense) con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e, comunque, in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi (e tale patto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità ex art. 2233, comma III, c.c.);
2) e quello illecito previsto dal 4° comma dell’art. 13 L. 247/2012 (Riforma Forense) allorché risulti, in via diretta o indiretta, che il professionista ha stipulato col cliente un patto che lo vede cessionario del credito o del bene in contestazione (violazione dell’art. 1261 c.c.).
In conclusione, dunque, sembra potersi concludere che si dovranno considerare leciti, validi ed efficaci tra le parti, i patti scritti sui compensi professionali che siano stati proporzionati ai risultati raggiunti, ma non aventi ad oggetto una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Certo la confusione ed i dubbi che sussistono sul punto, non inducono facilmente gli avvocati a stipulare accordi con i clienti sui compensi (proporzionali o in percentuale), anche in considerazione della grave sanzione disciplinare prevista (sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi), per cui sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore.

Documenti & materiali

Scarica il testo della D.L. 4/7/2006 n. 223( (conv. con la L. 4/8/2006 n. 248)
Scarica il testo della L. 31/12/2012 n. 247
Scarica il testo della Cass. Civ., Sezioni Unite, 10/08/2012, n. 14374
Scarica il testo delle Note Esplicative alla legge di Riforma Forense
Scarica il testo del Codice Deontologico Forense vigente
Scarica il testo della relazione illustrativa al CDF

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2 thoughts on “Ma insomma il patto di quota lite si può fare o no?

  1. Attilio

    Contributo eccellente.
    Notevole risparmio di tempo per la soluzione di identica questio iuris.
    Grazie

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Collega,
      ringrazio per l’apprezzamento.
      Mi fa piacere che sia stato di una qualche utilità.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply

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