PCT: copie, autentiche e notifiche – 2: autentica Seconda parte dell'articolo

By | 07/05/2015

Nella prima parte del presente articolo pubblicata il 27 aprile scorso si sono abbozzate alcune definizioni (“fascicolo informatico”, “documento informatico”, “copia informatica“, “duplicato informatico”) preliminari alle problematiche concernenti  l’autentica e la notifica degli atti nel sistema processuale delineato dal PCT.

Si è, così, potuto verificare che, mentre prima della rivoluzione processual-digitale, ci si confrontava con un’unica nozione, rispettivamente, di “fascicolo”, “documento” e “copia”, oggi esse si sono complicate: duplicandosi (si distingue un “fascicolo informatico” e un “fascicolo cartaceo”; un “documento informatico” e un “documento cartaceo”), e/o frastagliandosi in  diverse tipologie (copie “da carta a carta”, “da carta a bit”, “da bit a bit” e “da bit a carta”, ulteriormente ripartite al proprio interno secondo le modalità tecniche utilizzate per estrarle).

Tutto ciò non resta senza rilevanza giuridica, come si sta per vedere.

Copie estratte dal fascicolo informatico e copie estratte dal fascicolo cartaceo

La prima considerazione rilevante sotto il profilo giuridico attiene alla distinzione tra copie di originali cartacei e copie di originali informatici, la quale, almeno tendenzialmente (ma vedremo nella terza parte del presente articolo in via di pubblicazione come ciò possa non accadere), coincide con quella tra documenti contenuti all’interno del fascicolo cartaceo e documenti contenuti all’interno del fascicolo informatico.

Si tratta, come è ovvio,  di una distinzione la cui rilevanza è destinata  progressivamente a scemare a misura che progredirà la digitalizzazione della giustizia civile. Ma, allo stato, essa è attuale sia con riferimento ai fascicoli più risalenti nel tempo (dunque, necessariamente bipartiti in una parte cartacea e in una informatica), sia con riferimento a quelli più recenti, che però, presentino comunque “porzioni” cartacee (costituzione in giudizio cartacea delle parti; verbali non telematici redatti da giudici privi di postazione; verbali stampati per esigenze di sottoscrizione, etc.).

Ora, come si sta per vedere, la natura “cartacea” o “informatica” del fascicolo da cui sono estratte le copie (e/o la natura “cartacea” o “informatica” del documento originale di cui si estrae la copia) assume rilievo con riferimento alla potestà di autentica recentemente riconosciuta agli avvocati.

Estrazione di copia dal fascicolo informatico e autentica (art. 16 D.L. 179/2012)

Come noto, infatti, l’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012  ha attribuito agli avvocati (nonché  al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale) la possibilità di estrarre «duplicati, copie analogiche e informatiche degli atti e documenti» e di attestare la conformità di tali copie  «ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».

Va in primo luogo osservato che, a mente dell’ultimo periodo dell’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, le disposizioni di cui sopra:

«non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di  somme di denaro vincolate all’ordine del giudice».

In tali ipotesi, dunque, non trova spazio la potestà di autentica riconosciuta agli avvocati.

Inoltre, la facoltà di autenticazione di cui al citato art. 16-bis D.L. 179/2102, non è illimitata, ma riguarda unicamente le “copie informatiche” le “copie analogiche” (cioè a dire cartacee) e i “duplicati” (v. il par. 5 della prima parte dell’articolo) degli atti di parte e di quelli degli ausiliari del giudice, oltre che dei provvedimenti di quest’ultimo, a condizione che essi siano «presenti nei fascicoli informatici».

Ciò, dunque, esclude che si possa configurare un’analoga facoltà per ciò che attiene a copie di documenti cartacei contenuti in fascicoli cartacei (e, forse, anche di documenti cartacei che, per avventura, appartengano ad un fascicolo informatico, il che, come si vedrà nella terza parte dell’articolo di prossima pubblicazione, può accadere).

Estrazione di copia dal fascicolo cartaceo e autentica (art. 3-bis L. 54/1993)

Delle copie di originali cartacei si occupa l’art. 3-bis, 2° co., L. 54/1993, il quale prevede che

«quando l’atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l’avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformità all’originale  a  norma  dell’articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82».

La facoltà di autenticare copie cartacee da parte dell’avvocato, in questo caso è tuttavia limitato in due sensi.

Il primo limite riguarda l’utilizzo delle copie estratte e conseguentemente autenticate ai sensi della disposizione appena citata, posto che esse possono essere utilizzate per la notifica, apparendo, dunque, inibito un diverso utilizzo.

Sulla questione, peraltro, vale la pena di aggiungere come non sembrerebbe potersi configurare un generale potere di autentica in capo agli avvocati in ordine a copie di originali cartacei neppure in base al disposto dell’art. 22, 2° co., del CAD (il quale prevede la generica possibilità di estrarre copie per immagine di documenti cartacei e di dichiararne la conformità con le modalità oggi contenute nell’art. 4 DPCM 13/11/2014).

Sembra, infatti,  impedire tale conclusione il fatto che l’attestazione di conformità di cui al citato art. 22 del CAD è richiamata espressamente dall’art. 3-bis L. 53/1994, il quale, come si è visto, limita la possibilità di estrarre copia autentiche informatiche di documenti cartacei ai casi in cui tali copie siano utilizzate per la notificazione. Sembra, dunque, implicitamente delimitato lo stesso raggio di azione dell’art. 22 CAD cit., quantomeno per quanto riguarda le copie autentiche estratte dagli avvocati.

Il secondo limite al potere di autentica riguarda la tipologia di copia, in quanto la potestà certificatoria riconosciuta agli avvocati in vista della notifica, è comunque limitata, ex art. 3-bis, 2° co., L. 53/1994 al caso dell’estrazione di copia informatica da originale cartaceo (è il caso della copia “da carta a bit” che si trattato nella prima parte del presente articolo).

Ne consegue che non è possibile estrarre copia  cartacea di originale cartaceo (caso della copia “da carta a carta”, per la quale si rinvia ancora alla prima parte dell’articolo appena ricordata).

La limitazione, peraltro, appare in linea con quanto previsto dall’art. l’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, oggetto del precedente paragrafo. Anche quest’ultima disposizione, infatti, pur riconoscendo agli avvocati ampia possibilità di estrarre copie (informatiche e cartacee) e/o duplicati, lo fa sul presupposto che gli atti originali cui tali copie/duplicati si riferiscono siano contenuti all’interno del fascicolo informatico (e, dunque, salvo casi particolari, siano documenti informatici).

Riepilogo

Ricapitolando, dunque, a quanto sembra l’avvocato (e gli altri soggetti considerati dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012):

  • ha facoltà di estrarre duplicati e copie informatici/cartacei di atti o provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e di autenticarli in vista di qualsiasi utilizzo;
  • ha facoltà di estrarre copia informatica di documenti cartacei ed autenticarli ai soli fini della notifica (facoltà, peraltro, che pare concessa esclusivamente all’avvocato, posto che il secondo comma dell’art. 3-bis  L. 53/1994, non contiene l’estesione soggettiva a consulente tecnico, professionista delegato,curatore e commissario giudiziale contenuta nell’ art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012);
  • non ha facoltà di estrarre in proprio copia autentica cartacea di atti originali cartacei;
  • non ha facoltà, infine, di estrarre in proprio copia autentica di provvedimenti che autorizzino il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Casi particolari

Si veda la terza parte dell’articolo di prossima pubblicazione

Nota di richiami

La prima parte dell’articolo è stata pubblicata il 16/04/2015.

La terza parte dell’articolo è stata pubblicata il 13/05/2015.

La quarta parte dell’articolo è stata pubblicata il 28/05/2015.

La quinta parte dell’articolo è stata pubblicata il 05/06/2015

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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