Credito fondiario: la Suprema Corte conferma natura e limiti del “privilegio” che privilegio non è Cass. Civ., Sez. VI, 13/12/2017, n. 29972

By | 15/01/2018

La Suprema Corte, con la decisione Cass. Civ., Sez. VI, 13/12/2017, n. 29972 che oggi vi proponiamo, torna ancora una volta sul tema dei rapporti tra il c.d. “privilegio” spettante al creditore fondiario sulle somme ricavate in sede di espropriazione immobiliare allorquando le vicende di tale esecuzione si intreccino con il fallimento del debitore.

Fonti normative

Come abbiamo già evidenziato in due precedenti articoli del 06/03/2017 e del 08/06/2017, la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi ormai più volte ridimensionando i tratti quello che solo impropriamente viene definito come “privilegio fondiario” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs.  01/09/1993, n. 385 (TUB), secondo cui (2° comma)

«l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento»,

e (4° comma)

«con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile».

Il privilegio che privilegio non è

In breve, ripercorrendo a volo d’uccello il percorso giurisprudenziale ormai piuttosto delineato sul tema, tale c.d. “privilegio”, in realtà privilegio non è, avendo, in effetti natura meramente processuale (possibilità per il creditore fondiario di iniziare/proseguire l’esecuzione nonostante l’intervenuto fallimento del debitore e di ricevere immediatamente le somme ricavate dalla vendita) e non sostanziale.

Dunque, in caso di fallimento del debitore, il credito fondiario dovrà necessariamente essere accertato in sede fallimentare (principio della esclusività della verifica fallimentare ex art. 52 L. Fall), al cui passivo  il relativo creditore avrà onere di insinuarsi tempestivamente, onde partecipare al riparto, al pari di quanto accade per tutti gli altri creditori, essendo egli sottoposto alle medesime preclusioni processuali ed alle identiche regole di graduazione che trovano applicazione per questi ultimi.

Ne consegue, in prima battuta, che, laddove l’istituto fondiario abbia percepito in sede esecutiva più di quanto avrebbe dovuto ricevere in virtù del riparto fallimentare (dove il suo credito potrebbe essere di rango inferiore ad altri e, in primo luogo, ai crediti prededucibili), incomberà sul medesimo l’onere di restituire l’eccedenza.

Ma ne consegue altresì che, nel caso in cui il creditore fondiario ometta di insinuarsi al passivo fallimentare, o nell’ipotesi in cui la sua insinuazione non venga ammessa o non venga ammessa col rango richiesto, questi non potrà, rispettivamente, concorrere ad alcun riparto, ovvero potrà concorrevi nei limiti del rango risultante dal provvedimento di ammissione (per un esempio di creditore fondiario ammesso in via meramente chirografaria per mancata prova del c.d. privilegio, si veda, ad es., Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2014, n. 6738).

In questi casi, dunque, egli potrà ritenere, di quanto ricavato in sede esecutiva immobiliare, solo le minori somme risultanti dal rango effettivamente attribuitogli nel riparto fallimentare, ovvero, al limite, nulla laddove l’insinuazione sia del tutto mancata.

Il caso deciso dalla Suprema Corte: l’ultra tardiva non basta

In questo quadro si innesta la decisione della Suprema Corte oggi in commento, che si occupa della particolare ipotesi in cui il creditore fondiario – evidentemente nel tentativo di rimediare ad una pregressa lacuna processuale – aveva proposto insinuazione ultra tardiva al passivo fallimentare, vedendosela respinta, al pari della conseguente opposizione allo stato passivo sempre da tale creditore proposta.

A fronte del ricorso per Cassazione ulteriormente intrapreso  avverso il decreto con cui l’appena menzionata opposizione a stato passivo era stata rigettata, la Suprema Corte ribadisce in primo luogo i principi sopra riassunti osservando che il citato art. 41 D. Lgs.  01/09/1993, n. 385

«nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dalla L.Fall., art. 51, ma non anche alla norma imperativa di cui alla L.Fall., art. 52, secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare».

Dunque, l’insinuazione al passivo fallimentare costituisce un preciso

«onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui alla L.Fall., art. 51) al fine dell’esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all’esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva»,

nel mentre a nulla vale insinuazione ultra tardiva proposta nella specie in assenza di idonea dimostrazione della non imputabilità del ritardo.

Ancora una volta, dunque, la Suprema Corte conferma la natura puramente processuale della posizione di vantaggio attribuita al creditore fondiario e, soprattutto, ribadisce i circoscritti limiti del c.d. “privilegio” in questione, che non consente affatto agli istituti di credito, come spesso essi mostrano di ritenere, di trattenere tout court le somme solo provvisoriamente attribuitegli in sede esecutiva.

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