Licenziamento: il termine di 270 del Collegato lavoro si applica anche ai rapporti di lavoro precedenti Cass. Civ., Sez. Lav., 04/07/2016, n. 13598


Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione, nell’annotata pronuncia (Cass. Civ., Sez. Lav., 04/07/2016, n. 13598), riguarda la problematica circa l’applicabilità o meno, del termine dei 270 giorni dall’impugnazione stragiudiziale (proposta entro i 60 giorni) per intraprendere l’azione giudiziaria avanti al Giudice del lavoro, ai recessi intimati anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro (L. n. 183/2010), qualora l’impugnativa sia stata proposta anch’essa prima.

Come noto, il richiamato art. 32 L. 183/2010, che ha sostituito i primi due commi dell’art. 6 L. 604/1966, recita

«il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Le decisioni di merito confermate in Cassazione

In primo e secondo grado, i giudici avevano dichiarato la ricorrente decaduta dall’impugnativa ai sensi dell’art. 32, 1° co., L. n. 183/2010, in quanto quest’ultima era stata proposta con ricorso depositato oltre i 270 giorni previsti dalla richiamata disposizione.

Avverso il ricorso proposto dalla dipendente, si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza in commento, che, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la decisione del giudice di merito censurata, invero, conforme a diritto.

E ciò sul presupposto che, dando continutià ai precedenti sempre di legittimità, dalla lettura della richiamata normativa si evince che il termine di 270 giorni si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro, che già erano assoggettati al termine, parimenti decadenziale, di 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale previsto dall’art. 6 della l. 604 nella formulazione allora vigente.

Più specificatamente, sostiene la Corte che:

«la soluzione discende dal fatto che la novella non ha posto delimitazioni temporali per l’applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento, per cui non vi è spazio per limitarne l’applicazione a seconda della data in cui il recesso è stato intimato».

Una tale applicazione, continua la Corte, non sarebbe neppure in contrasto con l’art. 11 delle preleggi, considerato che la previsione non ha portata retroattiva.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 04/07/2016, n. 13598 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.