Acquiescenza al licenziamento per inerzia del lavoratore


  «L’eventuale risoluzione del rapporto per mutuo consenso deve risultare da un comportamento inequivoco che evidenzi il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto stesso, essendo a tale fine prive di univoco valore sintomatico in tal senso, oltre all’illegittima apposizione del termine, anche la mancanza, pure se per un lungo periodo, di attività lavorativa, nonché la restituzione del libretto di lavoro al lavoratore e le stesse circostanze del versamento e dell’accettazione senza riserva, da parte del medesimo, di competenze economiche».

E’ il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 28117 del 17 dicembre 2013, che, accogliendo il ricorso di un lavoratore risultato soccombente nei precedenti due gradi di giudizio, ha ritenuto che per aversi acquiescenza del lavoratore al licenziamento occorre una «valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo».

La Corte territoriale, in precedenza, aveva invece confermato la decisione del Giudice di prime cure con la quale era stata dichiarata legittima la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta – seguendo la linea difensiva del datore di lavoro – per ‘mutuo consenso’ in ragione della condotta complessiva tenuta dal lavoratore, nella specie l’inerzia del lavoratore protrattasi per diversi mesi.

Il caso

Un lavoratore si era azionato giudizialmente per sentire dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto e, dunque, l’illegittimità dell’estinzione automatica del rapporto di lavoro (rectius: licenziamento), vertendosi a suo dire in ipotesi di unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro resisteva in giudizio affermando in prima battuta la legittimità del termine apposto al contratto e rilevando come, in ogni caso, il rapporto dovesse comunque ritenersi risolto per mutuo consenso, in ragione del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore.
In particolare, il lavoratore aveva atteso un lungo arco temporale dal termine del rapporto di lavoro prima di azionarsi innanzi al giudice del lavoro ed aveva altresì ritirato presso il datore il proprio libretto di lavoro e percepito senza riserve il trattamento economico di fine rapporto.

Tali elementi, secondo la Corte territoriale, risultavano valevoli ad integrare quella ‘acquiescenza’ del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, rapporto che dunque doveva ritenersi risolto per mutuo consenso.

La decisione della Cassazione

E’ intervenuta poi la Suprema Corte ad invertire l’orientamento seguito nella sentenza di secondo grado impugnata, affermando che il semplice trascorrere del tempo e le altre circostanze addotte dalla controparte (quali il ritiro del libretto e la percezione delle spettanze), non possono considerarsi di per sè sufficienti a configurare il mutuo consenso necessario alla risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo invece essere accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di voler porre fine al rapporto.

Dunque la Corte ha chiarito che la semplice inerzia del lavoratore non può essere sintomatica della volontà – che come detto deve emergere chiara e certa – di porre fine al rapporto di lavoro, con la conseguenza che graverà sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere della prova in ordine alle circostanze di fatto, idonee ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla cessazione del rapporto.

E’ chiaro che la pronuncia in commento, interessando un’ipotesi di licenziamento avvenuta ante riforma Fornero, deve oggi necessariamente essere interpretata e coordinata alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla riforma lavoro in materia di impugnativa del contratto a termine scaduto, che stabiliscono il relativo termine in 120 giorni dalla scadenza del contratto. 

Documenti & materiali

Scarica il testo della Legge Fornero
Leggi la sentenza Cass. Civ., sez. lav., 17/12/2013, n. 28117

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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