E’ illegittimo il licenziamento del ‘quasi’ pensionato?


La legge in materia di licenziamenti individuali (art. 4, co.2, L. 108/1990) in combinato disposto con l’art. 6 d.l. 791/81 conv. in L. 54/1982, consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento ad nutum del ‘quasi pensionato’, ovverosia del lavoratore che abbia compiuto i 60 anni e che risulti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Ciò, salvo che il lavoratore abbia esercitato il cd. diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 65esimo anno di età.

Il quadro normativo

Sul punto, è poi intervenuta la riforma Monti che, con l’art. 24, comma 4, D.L. 201/2011 (decreto-Salva Italia) conv. in L. 214/2011, ha esteso l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 L. 300/1970 (cd. tutela reale) e, dunque, solo nel caso di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, ai lavoratori sino al compimento del 70° anno di età, «fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita».
In sostanza il decreto-Salva Italia ha innalzato il limite di età (da 65 a 70 anni), oltre il quale il datore di lavoro con più di 15 dipendenti può licenziare ad nutum il proprio dipendente ultrasettantenne, senza incorrere nel rischio di subire la tutela reale.
Medesima tutela è prevista per le lavoratrici, pur potendo queste ultime accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento di un’età inferiore rispetto a quella prevista per gli uomini.

Cioè a dire, nell’un caso (il lavoratore/la lavoratrice con più di 60 anni che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto) e nell’altro caso (il lavoratore/la lavoratrice ultra65enne per le imprese di piccole dimensioni od il lavoratore/la lavoratrice ultrasettantenne impiegato nelle imprese con più di 15 dipendenti che abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro) il lavoratore potrà essere licenziato senza giusta causa e senza giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), ma semplicemente per raggiungimento dell’età anagrafica.

Il caso esaminato da Trib. Milano 6252/2022

Questo il quadro normativo in materia, quadro che è stato, per così dire, ‘forzato’ in due ipotesi di licenziamento, entrambe dichiarate illegittime dalla pronuncia in commento (Trib. Milano, Sezione Lavoro, 14 dicembre 2012, n. 6252), che ha conseguentemente disposto la reintegra nel posto di lavoro di due giornalisti infrasettantenni.

Nel caso di specie, la società radiotelevisiva datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a due giornalisti per il raggiungimento dei «requisiti assicurativi e contributivi fissati per la maturazione del diritto ad una pensione di vecchiaia», nonostante questi ultimi avessero esercitato l’opzione per il proseguimento dell’attività lavorativa sino al compimento del 70° anno di età, come consentito dal decreto-Salva Italia sopra citato.

Ciò, in quanto la società datrice di lavoro aveva ritenuto l’inapplicabilità delle modifiche al sistema previdenziale obbligatorio apportate dalla disposizione di cui all’art. 24, comma 4, D.L. citato, nei confronti dei giornalisti iscritti all’Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani), stante la ritenuta natura privatistica del detto ente previdenziale.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza in commento ha, invece, chiarito che l’Inpgi, nonostante la sua privatizzazione, gestisce un’assicurazione previdenziale ‘sostitutiva’ dell’A.G.O. e, come tale, dunque deve soggiacere al regime generale in tema di previdenza, ivi comprese le modifiche relative all’età anagrafica per l’esercizio del diritto di opzione in discorso.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 108/1990
Scarica il testo del d.l. 791/81 conv. in L. 54/1982
Scarica il testo del D.L. 201/2011 (decreto-Salva Italia) conv. in L. 214/2011
Scarica il testo della L. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori)

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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