Licenziamento e cessione d’azienda: irrilevanza della proroga degli effetti del licenziamento Nota a Cass. Civ., Sezione Lavoro, 11/02/2016, n. 2747


La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (Cass. Civ., Sezione Lavoro, 11/02/2016, n. 2747), si è pronunciata sulla validità, o meno, del licenziamento di un lavoratore, licenziamento i cui effetti erano stati prorogati in concomitanza con una cessione di azienda.

Il primo ed il secondo grado di giudizio

Nello specifico era accaduto che, un lavoratore, che era stato licenziato, si era poi visto prorogare, durante il periodo di preavviso, gli effetti del licenziamento ad una data successiva, momento in cui era già intervenuta la cessione dell’azienda presso la quale il lavoratore era occupato.

Il lavoratore aveva, indi, impugnato il licenziamento ed adito il giudice del lavoro per la relativa declaratoria di invalidità del ridetto licenziamento con conseguente accertamento del diritto alla continuazione del rapporto di lavoro presso l’azienda cessionaria.

Il giudice del lavoro in primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore, mentre, nel secondo grado di giudizio, la Corte d’appello adita aveva ribaltato completamento la sentenza di primo grado e, dunque, rigettando la domanda del lavoratore medesimo.

La Corte di appello aveva, in particolare, ritenuto tardiva l’impugnativa del licenziamento effettuata dal lavoratore oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 6, L. 604/1966 ed aveva escluso, inoltre, che la proroga del rapporto lavorativo, disposta in costanza di preavviso, potesse ritenersi quale revoca del precedente recesso datoriale.

Il giudizio di cassazione

La Corte di Cassazione, da ultimo adita dal lavoratore, ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, compensando tuttavia le spese di lite considerata la particolarità della fattispecie.

Alla base della pronuncia in commento sta essenzialmente l’assunto che in tema di cessione di azienda, citando le parole usate dai consiglieri,

la continuità del rapporto di lavoro con l’acquirente ex art. 2112 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale;

Nella specie, diversamente da quanto opinato dal lavoratore, tale condizione non si era verificata, dal momento che il lavoratore era stato già licenziato alla data della cessione aziendale e considerato altresì che tale licenziamento non risultava neppure impugnato dal lavoratore nei termini di legge.

Infatti, il lavoratore aveva errato nel considerare che la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento dovesse farsi coincidere con la data di cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso anche prorogato) e non, invece, con l’avvenuta comunicazione del licenziamento.

A quanto sopra, si aggiunga, seguendo il ragionamento della Corte, risulta comunque irrilevante la proroga del rapporto di lavoro, avendo tale differimento efficacia solo sulla durata del periodo di preavviso, che risulta in tal modo prolungato, mentre non ha alcuna incidenza, invece, sulla volontà risolutiva del rapporto.

Tali le ragioni che hanno comportato il rigetto del ricorso, sebbene con la magra consolazione della compensazione delle spese processuali.

Documenti & materiali

Leggi il testo della sentenza Cass.Civ., Sez. Lav., 11/02/2016, 2747

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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