Legge di stabilità 2014:ulteriore aumento alla tassazione sul risparmio


La legge di stabilità 2014 oltre ad aver inciso pesantemente sul patrimonio dei cittadini italiani con la revisione della normativa fiscale immobiliare attraverso l’introduzione della cd. ‘IUC’, è intervenuta anche in materia di risparmio prevedendo aliquote più elevate per la tassazione delle attività finanziarie.

Non si tratta di un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, ma di una vera e propria ‘patrimoniale’, peraltro dovuta annualmente, sull’ammontare del capitale finanziario investito e posseduto da ciascun cittadino a qualsiasi titolo. Vediamo come.

La tassazione dei redditi da capitale

Quanto alla tassazione dei redditi da capitale, quest’ultima è stata oggetto di una radicale modifica nell’anno 2011 ad opera del d.l. 138/2011, il quale, anche ai fini di armonizzazione della normativa interna con quella degli altri stati dell’Unione Europea, a partire dal 1 gennaio 2012 ha introdotto l’aliquota unica del 20% per tale tipologia di redditi. E’ stata così eliminata la precedente aliquota del 27% ed è stata, invece, mantenuta la previgente aliquota del 12,5%, ma solo per determinate tipologie di investimenti. In sostanza la disciplina della tassazione delle rendite finanziarie come modificata prevede:

  • la riduzione delle imposte (dal 27% al 20%) per quanto riguarda, tra gli altri, gli interessi maturati su conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio, cioè forme di investimento non particolarmente rischiose e fruttifere;
  • l’(importante) aumento delle imposte (dal 12,5% al 20%) per altre forme di investimento finanziario più sofisticate;
  • il mantenimento dell’aliquota del 12,5% solo per determinate forme di investimento, ovvero titoli di stato, buoni fruttiferi, piani di risparmio appositamente istituiti.

Questa, dunque, in estrema sintesi l’attuale disciplina della tassazione dei redditi da capitale che non ha subito modifiche dalla legge di stabilità.

Tassazione del risparmio: imposta di bollo dovuta su conti correnti, conti titoli ed altri prodotti finanziari

Sempre nell’anno 2011 il d.l. 201/2011 ha a sua volta modificato, o meglio, per certi aspetti aumentato, l’imposta di bollo dovuta su conti correnti, conti titoli ed altri strumenti e prodotti finanziari. Trattandosi di imposta di bollo, che colpisce singoli atti, essa in base all’art. 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 si applica su base annua agli estratti conto ed alle comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai propri clienti. La modalità del prelievo dell’imposta varia, pertanto, in ragione della periodicità delle comunicazioni cui è riferita, annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

In seguito all’emanazione del decreto da ultimo citato l’imposta di bollo sulle attività finanziarie va corrisposta secondo le seguenti modalità:

  • in misura fissa (pari ad € 34,20 per le persone fisiche ed € 100,00 per gli altri soggetti, con la franchigia di esenzione per le sole perone fisiche che non superino la giacenza media annua di € 5.000,00) in relazione agli estratti conto bancari e postali, nonché ai rendiconti dei libretti di risparmio;
  • in misura proporzionale in riferimento alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente a prodotti e strumenti finanziari (conto titoli, conto deposito etc.). Tale imposta proporzionale era stata fissata nella misura dell’1 per mille per l’anno 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013, con un limite minimo di € 34,20 e con un limite massimo, ma solo per soggetti non persona fisica, di € 4.500 (così come modificato dalla legge di stabilità 2013). La predetta imposta è quantificata in misura per l’appunto proporzionale rispetto all’intero valore del prodotto finanziario, cioè sull’intero patrimonio posseduto ed investito, e non sul reddito/guadagno che da quell’investimento finanziario ne è scaturito (il quale reddito, lungi dall’essere esente da tassazione, sarà soggetto a sua volta all’aliquota del 12,5% o del 20% in ragione della tipologia di investimento come sopra indicato).

Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (commi 581 e 582) ha ulteriormente aumentato le aliquote dell’imposta di bollo proporzionale come introdotte nel 2011, mantenendo il prelievo forzoso dell’1,5 per mille per l’anno 2013, ma innalzando al 2 per mille l’aliquota dovuta a decorrere dall’anno 2014, e così andando a colpire sempre più pesantemente, non le rendite che derivano dall’attività finanziaria, ma gli interi patrimoni dei contribuenti, costituiti per la maggior parte dai loro risparmi di una vita di lavoro.
Ciò posto, considerando l’1 per mille del 2012, l’1,5 per mille del 2013 ed il 2 per mille del 2014 e degli anni futuri (salvi ulteriori aumenti) non siamo poi così lontani dalla nota patrimoniale del governo Amato del 1992, a fronte della quale venne allora effettuato, improvvisamente e senza alcun avviso, un prelievo forzoso una tantum del 6 per mille su tutti i conti correnti, depositi bancari e postali. Tuttavia l’imposta di bollo come recentemente istituita e modificata, pur essendo anch’essa una imposta patrimoniale vera e propria, non ha carattere straordinario, ma permanente e, dunque, fa sì che gli operatori finanziari esperti abbiano avuto e tuttora hanno tutto il tempo per adottare adeguate strategie difensive per sfuggire alla relativa imposizione (spostando i propri capitali altrove etc.), e così lasciando che a pagare l’imposta siano in sostanza i piccoli risparmiatori, poco inclini a conoscere nonché a sfruttare gli strumenti dell’ingegneria finanziaria.

Sul punto solo una citazione: art. 42 Cost.  «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme».

Documenti & materiali 

Scarica il testo della legge di stabilità 2014 pubblicata in GU
Scarica il testo del d.l. 138/2011 conv. con mod. dalla l. 148/2011
Scarica il testo del d.l. 201/2011 conv. con mod. dalla l. 214/2011
Scarica il testo della l. 228/2012 (legge di stabilità 2013)
Consulta la tariffa Allegato A del Dpr 642/1972

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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