Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta – già in vigore il nuovo regime dei minimi per imprese e professionisti Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 31/12/2014


In data 29/12/2014 è stata pubblicata in Gazzetta la  L. 23/13/2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” – GU Serie Generale n.300 del 29/12/2014.

Le novità in essa contenute sono già entrate in vigore, salvo talune eccezioni, come previsto nella legge stessa, il primo gennaio 2015 (art. 1, comma 735) e, tra queste vi è il nuovo regime fiscale dei minimi per imprese e professionisti (art. 1, commi da 54 a 89). In merito a ciò l‘Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito con comunicato stampa del 31/12/2014, che l’opzione per il nuovo regime potrà essere esercitata dagli aventi diritto già al momento della richiesta di apertura della partita iva, nonostante non siano stati ancora approvati e pubblicati i modelli aggiornati della dichiarazione di inizio attività.

Il nuovo regime prevede un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali, comunali e regionali e Irap, pari al 15% sul reddito imponibile determinato forfetariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Tra i vantaggi del nuovo regime, segnala l’Agenzia

nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

Il nuovo regime, a differenza del precedente – la cui aliquota sostitutiva era pari al 5% -, prevede soglie di ricavi variabili in ragione dell’attività svolta.
La reale convenienza fiscale del nuovo modello dovrà, però, necessariamente essere valutata caso per caso in base ai concreti requisiti e parametri posseduti da ciascuna nuova impresa o professionista.

Quanto ai rapporti con il precedente regime dei minimi, il quale, peraltro, non sarà più applicabile alle attività iniziate dopo il 01/01/2015, l’art. 1, comma 88, della legge di stabilità prevede che

i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 23/13/2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” – GU Serie Generale n.300 del 29/12/2014
Leggi il comunicato stampa dell’Agenzia dell’Entrate del 31/12/2014 sul nuovo regime dei minimi per imprese e professionisti

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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