Legge di stabilità: sale a 3000 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante


Con la pubblicazione in GU della legge di stabilità 2016 è divenuto definitivo l’innalzamento della soglia per l’utilizzo del denaro contante che, a partire dal 1 gennaio 2016 è pari a 3.000 euro.

L’art. 1, comma 898 della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016 – ha infatti modificato l’art. 47 del D. LGS 231/2007 che oggi prevede che

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Come noto il limite all’utilizzo del denaro contante, originariamente fissato a 12.500 euro, era stato con il Governo Monti, ulteriormente ribassato ad euro 1.000.

Ma in che cosa consiste il suddetto limite? Deve ritenersi vietata ogni operazione che preveda l’utilizzo di denaro contante oltre il limite soglia come oggi modificato?

La norma in questione si riferisce espressamente a forme di trasferimento di denaro contante (o di libretti e depositi al portatore ad esso equiparati) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Prima della modifica operata dalla legge di stabilità non era  possibile pagare in contanti qualsiasi bene e servizio che eccedesse i 1.000 euro. Con la novità introdotta dalla legge di stabilità l’oggetto del divieto non muta ma viene innalzata la soglia oltre la quale si commette la violazione, oggi pari a euro 3.000.

Ma il divieto in questione opera anche in caso di versamenti e/o prelievi dal proprio conto corrente? In realtà no.

Il Ministero delle Economia e delle Finanze già nel novembre del 2011 aveva emanato una circolare esplicativa sul punto, ove espressamente chiariva che

le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

La circolare in questione è datata 4 novembre 2011 quando il limite era fissato in euro 2.500, ma è da ritenersi valida a tutt’oggi. (Il Ministero, infatti, non ha emanato nessun’altra circolare sul punto neanche in seguito all’abbassamento del limite a euro 1.000 effettuato di lì a poco dall’allora Governo Monti). Oggi, come ieri del resto, ogniqualvolta ci si recherà in banca a effettuare un versamento o prelievo di denaro anche superiore al limite di legge non si commetterà, per ciò solo, alcuna violazione.

Il funzionario di banca modello e superdiligente potrà sempre chiedere da dove proviene il denaro che si sta versando o quale utilizzo verrà fatto con il denaro che si sta prelevando, ma sarà obbligato a effettuare la segnalazione al Ministero (e all’Agenzia delle Entrate) solo nel caso abbia acquisito concreti elementi che lo inducano a ritenere che vi sia in corso una violazione della normativa.

Ricordiamo, inoltre, che obbligo della banca previsto dalla normativa antiriciclaggio consiste nell’identificare il cliente e il tipo di rapporto o operazione che si va instaurando. I concreti elementi idonei a far scattare la segnalazione potranno quindi essere desunti anche dal profilo del soggetto che esegue il versamento/prelievo creato in seguito alla procedura di identificazione. Ma una volta che l’identificazione sia stata eseguita, per esempio, al momento dell’apertura del conto corrente – e sempre che tale identificazione non abbia avuto esiti negativi – il solo e eventuale rifiuto del cliente di fornire alla banca informazioni sulla provenienza o sul successivo impiego del denaro versato o prelevato non potrà, in assenza di ulteriori elementi si ribadisce, far scattare alcuna segnalazione.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016
Scarica il testo del D. LGS. 231/2007
Leggi il testo della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04/11/2011

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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