REPLAY. Legge di stabilità: i nuovi termini per gli accertamenti fiscali/2: imposte sui redditi Cosa cambia per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi


Come già visto nel post di ieri in ambito IVA, la legge di stabilità del 2016 – L. 208/2015 – ha modificato i termini per la notifica degli accertamenti fiscali anche relativamente alle imposte sui redditi. E come era prevedibile, anche in tal caso, non poteva che trattarsi di un allungamento, in favore del Fisco, dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.

I nuovi termini

Il nuovo art. 43 del DPR 600/1973 rubricato “termine per l’accertamento” relativo alle imposte sui redditi, modificato dall’art. 1, comma 131 dalla legge di stabilità dispone, infatti, che gli  avvisi di accertamento debbano essere notificati a pena di decadenza, non più entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (così come previsto in precedenza), ma entro il quinto anno successivo ad essa

Dichiarazioni omesse o nulle

Nel caso, poi, di omessa presentazione della dichiarazione e di presentazione di dichiarazione nulla il termine per la notifica dell’avviso è ancora più ampio. Come previsto in materia di IVA, lo stesso art. 1, comma 131, L.208/2015 interviene anche sul secondo comma del già citato art. 43 DPR 600/1973 elevando il termine per la notifica degli accertamenti, dal 31 dicembre del quinto anno, previsto nel testo anteriore alla modifica, al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La modifica del 3° comma

Rimane pressoché invariato il 3° comma dell’art. 43 DPR 600/1973 per quanto riguarda l’integrazione e la modifica degli avvisi in base ad elementi sopravvenuti. Infatti, permane la possibilità per il Fisco di procedere alla notifica di ulteriori avvisi di accertamento volti a integrare o modificare, anche in aumento, un precedente avviso, purché la notifica del nuovo avviso avvenga sempre nel rispetto dei termini sopra indicati (5/7anni). Come previsto, del resto, anche per gli accertamenti IVA, la legge di stabilità si è limitata a precisare che i nuovi elementi alla base dell’avviso in integrazione devono pervenire a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate. Nel testo anteriore alla riforma, invero, non era affatto indicato il soggetto cui doveva pervenire la sopravvenuta conoscenza dei suddetti elementi nuovi.

Disposizioni transitorie ed efficacia nel tempo

Veniamo ora al punto cruciale delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità in merito ai termini di notifica degli avvisi di accertamento: quando entrano in vigore.

In primo luogo segnaliamo che la norma contenuta all’interno della legge di stabilità che riguarda l’entrata in vigore delle modifiche da essa introdotte è comune tanto agli accertamenti IVA, quanto a quelli sulle imposte sui redditi. L’art.1, comma 132 prevede infatti che

«le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [IVA], e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [imposte sui redditi], come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui e’ stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui e’ ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni».

In sintesi, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento relativamente al periodo di imposta 2015 (dichiarazione 2016) saranno quelli previgenti, ovvero:

Dichiarazione 2016 → notifica avviso entro il 31/12/2020
Dichiarazione omessa/nulla 2016 → notifica avviso entro il 31/12/2021    

A partire dal periodo d’imposta 2016 (dichiarazione 2017) si applicheranno invece i nuovi termini ovvero:

Dichiarazione 2017 → notifica avviso entro il 31/12/2022
Dichiarazione omessa/nulla 2017 → notifica avviso entro il 31/12/2024

Altra disposizione comune contenuta nel comma 132 riguarda il raddoppio dei termini in caso di violazioni di carattere penale.

Infatti, tanto il DPR 600/1973 per le imposte sui redditi quanto il DPR 633/1972 in materia di IVA prevedevano all’interno, rispettivamente degli artt. 43 e 57, una disposizione comune, la quale prescriveva il raddoppio dei termini previsti dalle medesime disposizioni in caso di violazioni di carattere penale, dal seguente tenore

«in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui e’ ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti».

Tale disposizione, con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità, scompare dal nuovo testo tanto dell’art. 43 del DPR 600/1973 quanto dell‘art. 57 del DPR 633/1972, per poi riapparire nell’art. 1, comma 132 della L. 208/2015 riguardante, appunto, le disposizioni comuni a entrambe le normative fiscali che si riporta

«per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui e’ stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui e’ ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo».

Preme precisare che la disposizione in questione come contenuta nel comma 132 è preceduta dalla congiunzione “tuttavia. Il paragrafo precedente della suddetta norma ha, infatti, ad oggetto l’efficacia nel tempo delle nuove modifiche, prevedendo che per il periodo d’imposta relativo all’anno 2015 continuano ad applicarsi i vecchi termini. Il che, dunque, indurrebbe a ritenere che il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali continuerà ad applicarsi solo se violazioni penali sono state commesse nel periodo d’imposta 2015 (dichiarazione 2016). Tale interpretazione pare suffragata, inoltre, dal fatto che la disposizione in questione, come sopra visto, scompare nel nuovo testo degli articoli ove era in precedenza contenuta.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L.208/2015
Scarica il testo del DPR 600/1973

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 13/01/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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