L’efficacia esecutiva dei provvedimenti in materia di famiglia


In materia di famiglia, ed in particolare di separazione e divorzio (cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio), possono essere emessi più e diversi provvedimenti, i quali, tuttavia, non sono tutti muniti di efficacia esecutiva, e dunque, non tutti sempre costituiscono valido titolo per l’esecuzione forzata.

L’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti

In sede di separazione

In sede di separazione, l’art. 708 cpc prevede che, all’esito dell’udienza presidenziale, venga emessa un’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti finalizzati a regolamentare i rapporti, anche economici, sia con la prole, che tra i coniugi.

Questo provvedimento è dotato di efficacia esecutiva immediata in virtù dell’art. 189 disp. att. cpc, secondo il quale: «l’ordinanza con la quale il presidente del tribunale […] dà i provvedimenti di cui all’art. 708 del codice costituisce titolo esecutivo».

L’efficacia esecutiva di cui è dotato questo provvedimento è tale che sopravvive, addirittura, anche dopo l’estinzione del processo e fino a che non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente in un nuovo giudizio separativo (art. 189 disp. att. cpc).

In sede di divorzio

Analogamente a quanto accade in sede separativa, anche nel procedimento di divorzio (cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio), è previsto che all’esito dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, venga emessa un’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti finalizzati a regolamentare i rapporti, anche economici, sia con la prole che tra i coniugi.

Tuttavia, in tal caso, la normativa che prevede ciò e che prevede l’efficacia esecutiva dell’ordinanza presidenziale, non è il cit. art. 708 cpc, bensì l’art. 4, comma 8, L. 1/12/1970 n. 898, il quale espressamente si richiama al cit. art. 189 disp. att. cpc, per quanto concerne l’efficacia esecutiva di cui è munito questo provvedimento.

La modifica, nel corso del giudizio, dell’ordinanza contente i provvedimenti temporanei ed urgenti

Può accadere, anzi accade spesso, che l’ordinanza presidenziale di cui sopra (sia quella emessa in sede di separazione, che quella emessa in sede di divorzio) venga modificata, su istanza di parte o d’ufficio, dal giudice istruttore investito del merito della causa e nel corso del giudizio.

In questo caso, il provvedimento con cui il G.I. modifica l’ordinanza presidenziale (evidentemente si tratterà ancora una volta di un’ordinanza), e destinato a sostituirla,  è anch’esso dotato di efficacia esecutiva immediata (dunque, costituisce, titolo esecutivo) ancora una volta in virtù del già cit. art. 189 disp. att. cpc secondo il quale, infatti, «l’ordinanza con la quale il […] il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’art. 708 [ed ora anche art. 709 cpc, n.d.r.] del codice costituisce titolo esecutivo».

La sentenza conclusiva del giudizio

La sentenza con cui si conclude il giudizio di separazione o di divorzio, destinata a sostituire l’ordinanza presidenziale, ed eventualmente, l’ordinanza del giudice istruttore emessa a modifica di quest’ultima (i quali provvedimenti avranno prodotto i loro effetti medio tempore) è dotata di efficacia esecutiva in virtù del generale principio di cui all’art. 282 cpc, secondo il quale «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti» applicabile a tutte le sentenze.

La modifica della sentenza successiva alla conclusione del giudizio. Qui, il vero problema.

Sino ad ora la questione è abbastanza pacifica e non crea particolari difficoltà interpretative ed esecutive. Essa, invece si complica alquanto nell’ipotesi in cui, a giudizio di separazione o di divorzio concluso, venga emesso un nuovo provvedimento a modifica di quello che aveva definito il citato procedimento.

Infatti, come noto, in seguito alla sopravvenienza di giustificati motivi (ai sensi dell’art. 156, ult. comma cc ed art. 710 cpc per quanto riguarda la separazione, ed ai sensi dell’art. 9, 1 comma L. 898/1970, per quanto riguarda il divorzio), è possibile richiedere la modifica di quella sentenza che a suo tempo aveva definito il giudizio di separazione o di divorzio.

Senonchè, il procedimento di modifica  delle condizioni di separazione (o di revisione in caso di divorzio), che ne deriva, dal punto di vista processuale, è un procedimento camerale. 

In materia di separazione l’art. 710 cpc testualmente dispone «le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione», ed il parallelo art. 9 L. 898/1970, per quanto riguarda il giudizio di divorzio, dispone «qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio...».

Ed allora trattandosi di procedimento camerale si dovrebbero applicare le norme che regolano detto giudizio (artt. 737 e ss cpc) tra cui l’art. 741, 1 comma, cpc ai sensi del quale «i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo».

Solo qualora ricorrano «ragioni di urgenza» il giudice «può» disporre che il decreto abbia efficiacia esecutiva immediata (art. 741, 2 comma, cpc), il che, dunque, comporta che l’efficacia sia rimessa alla discrezionalità del giudice (peraltro, a quanto sembra di poter ritenere, in modo non sindacabile).

In altre parole, dunque, applicando la disciplina prevista per il rito camerale, il provvedimento conclusivo del procedimento non sarebbe dotato di efficacia esecutiva immediata, come invece era quello da esso modificato, ma dovrebbe acquistare efficacia esecutvia solo una volta decorsi i termini per il reclamo (10 gg dalla comunicazione se emesso nei confronti di una sola parte o della notificazione se emesso nei confronti  di più parti, art. 739 cpc) e, si badi, purchè il reclamo stesso non sia stato proposto (dovendo, in tal caso, attendere la decisione di esso).

Come è ben immaginabile, questo impianto normativo ha dato luogo a numerosi contrasti giurisprudenziali e dottrinali, oltre che a rilevanti difficoltà interpretative ed esecutive.

A decorrere dal 21/01/2014 la questione può ritenersi risolta dalla L. 10/12/2012 n. 219 (entrata in vigore, appunto, il giorno 21/01/2014), la quale, nel modificare l’art. 38 disp. att. cc in punto di competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni in favore del Tribunale Ordinario, nei procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento o il mantenimento dei minori, ha stabilito che « …si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, dunque, il procedimento camerale sopra visto, stabilendo però espressamente (ed è così che il problema è risolto) che «il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio […] e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente».

Tuttavia, oltre al fatto che la cit. L. 219/2012 risulta applicabile, naturalmente, solo ai provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore (21/01/2014), vi è anche da rilevare che la disciplina ivi contenuta e sopra richiamata, sembrerebbe riferirsi unicamente ai procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti (di affidamento o di natura economica) riguardanti la prole, peraltro di età minorenne. Rimarrebbero, dunque, esclusi da questa nuova disciplina che attribuisce l’efficacia esecutiva immediata (anche) ai provvedimenti conclusivi dei giudizi camerali, quelli che hanno ad oggetto solo i rapporti (economici) tra i coniugi.

Allora, in questo caso, soccorrerrà senz’altro la importantissima sentenza delle Sezioni Unite n. 10064/2013 (Cass. Civ., Sez. Un., 26/04/2013, n.10064), pronunciata prima della cit. L. 219/2012 proprio per risolvere il contrasto giurisprudenziale che si era creato intorno a questo problema.

Le S.U. della Corte, infatti, pronunciandosi su un caso di opposizione a precetto su titolo esecutivo costituito da provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, e muovendo da una «ricostruzione sistematica della volontà del legislatore», considera che il decreto con cui si conclude il procedimento di cui all’art. 9 L. 898/1970, di modifica delle condizioni di divorzio secondo il rito camerale, debba ritenersi anch’esso immediatamente esecutivo in conformità della regola più generale contenuta nell’art. 4 L. 898/1970 la quale, a sua volta, deve ritenersi prevalente rispetto al cit. art. 741 cpc (che come sopra visto condiziona l’efficacia esecutiva al decorso dei termini per il reclamo), in quanto norma speciale ed incompatibile con essa.

Precisamente le S.U dispongono che:

«in conclusione deve affermarsi il principio di diritto che, in materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma della L. n. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall’art. 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l’art. 741 c.p.c., che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo» (Cass. Civ., Sez. Un., 26/04/2013, n.10064)

E, per concludere il quadro, il suddetto principio dovrà ritenersi applicabile anche ai decreti di modifica ex art. 710 cpc delle condizioni di separazione, atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L 6/3/1987 n. 74, «…ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge».

Documenti & materiali

Leggi il testo della L. 1/12/1970 n. 898
Leggi il testo della L. 10/12/2012 n. 219
Scarica il testo del Cass. Civ., Sez. Un., 26/04/2013, n.10064
Leggi il testo della L 6/3/1987 n. 74

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.