La produzione documentale nel processo tributario di appello In nota a Cass. Civ., Sez. Trib., 07/03/2018, n. 5429

By | 21/03/2018

Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello, è consentita dall’art. 58 D.Lgs 31/12/1992, n. 546 il quale sul punto dispone:

«il giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. E’ fatta salva la facolta’ delle parti di produrre nuovi documenti».

Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 D.L.gs 31/12/1992, n. 546, detta produzione deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione:

«le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1».

Ora, secondo la Suprema Corte, e secondo la recente pronuncia che qui si segnala, Sez. Trib., 07/03/2018, n. 5429, l’inosservanza di detto termine può essere sanata qualora il documento sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché la documentazione ivi inserita entra automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione.

Precisamente, il caso da cui muove la decisione è quello in cui, nel corso del giudizio tributario, una parte aveva  prodotto in giudizio un documento ma solo tardivamente; successivamente, poi, impugnava la sentenza, e in questa sede d’appello, tuttavia, pur potendo produrre il documento ai sensi del citato art. 56 D.Lgs 546/1992, non vi provvedeva. Ciò malgrado, con la sentenza Sez. Trib., 07/03/2018, n. 5429 la Corte di Cassazione conclude per l’ammissibilità della predetta produzione documentale.

La Suprema Corte precisa che

«il processo tributario si distingue nettamente dal processo civile ordinario di cognizione, in quanto i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato. Le parti, quindi, non hanno, come nel giudizio civile, la possibilità di ritirare i rispettivi fascicoli, con autorizzazione del giudice, oppure senza autorizzazione in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 c.p.c., dovendolo restituire, al più tardi, al momento della precisazione delle conclusioni».

 

Al contrario, il D.Lgs. n. 546/1992, art. 25, comma 2 dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio“. Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, il documento, pur se prodotto tardivamente dalla parte in sede di controdeduzioni, proprio per l’inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, entra automaticamente e “ritualmente” nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione).

Per la Suprema Corte, infatti:

«in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass.Civ., 15 ottobre 2010, n. 21309; Cass. Civ., 30 novembre 2011, n. 24398)».

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