La prescrizione dei crediti del lavoratore dopo la Riforma Fornero Tribunale Milano, 16/12/2015, n. 3460


«Dall’entrata in vigore della l. n. 92/12, che ha modificato l’art. 18 st. lav. prevedendo, al comma 5, ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, si deve ritenere che i lavoratori, pur dipendenti di un’azienda ricadente nell’area di applicazione della tutela reale, possano incorrere — per la durata della relazione lavorativa — nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, così che la decorrenza della prescrizione deve ritenersi sospesa in corso di rapporto»

Con la nota sentenza in commento il Tribunale di Milano ha chiarito gli effetti della Riforma Fornero sulla prescrizione dei diritti dei crediti dei lavoratori che godevano, prima della modifica dell’art. 18, 5° co., St. Lavoratori (L. n. 300/1970) della c.d. tutela reale.

Tizio, lavoratore part-time, aveva ricorso al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento delle differenze retributive (dal 2007 in avanti) per una asserita disparità di trattamento rispetto al trattamento (in particolare per alcune voci fisse di stipendio e per lavoro supplementare) riservato ai dipendenti full time dello stesso inquadramento contrattuale.

Costituitosi in giudizio, il datore di lavoro aveva preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore essendo quest’ultimo assistito dalla stabilità reale con la conseguenza che la prescrizione per far valere i diritti di cui trattasi non poteva ritenersi sospesa e sarebbe decorsa in corso di rapporto.

La sentenza del Tribunale di Milano prende subito posizione sul punto chiarendo che dopo l’entrata in vigore della L. 28/06/2012, n. 92 (cd. «Legge Fornero»), che ha innovato sensibilmente la cd. «tutela reale» ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela offerta al lavoratore resta solo di tipo indennitario (c.d. tutela indennitaria), senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo a quanto tradizionalmente previsto nel regime cd. di «tutela obbligatoria».

Secondo Il Tribunale di Milano, infatti,

«si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18/07/2012 della legge n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’articolo 18 St. lav. (…) sicché si deve ritenere che da tale data i lavoratori… potessero incorrere — per la durata della relazione lavorativa — nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità».

Non v’è dubbio, infatti, che la nota Riforma Fornero abbia inciso profondamente sulla disciplina del licenziamento ex art. 18 Stat. Lav., sostituendo, in base alla gravità del vizio, il regime unitario previgente della tutela reale in diversi regimi sanzionatori: tutela reintegratoria “piena” e “depotenziata” e tutela risarcitoria onnicomprensiva nella misura “piena” e “ridotta”. Ne deriva che la reintegrazione, da regola, è divenuta ipotesi residuale di tutela, rimanendo e la qualificazione del licenziamento incerta fino all’esito del giudizio.

In un simile contesto, non poteva non prendersi atto del fatto che

«il rapporto di lavoro ha perduto con la riforma del 2012 i rigorosi requisiti di “stabilità” prefigurati dalla giurisprudenza» 

requisiti, fino ad allora assicurati dall’art. 18 Stat. Lav., tale che la prescrizione non poteva più decorrere in costanza della relazione lavorativa, dovendo piuttosto essere sospesa fino alla cessazione della medesima.

Si deve pertanto ritenere che dopo tale riforma i lavoratori pur dipendenti da azienda sottoposta all’art. 18 St. Lavoratori potessero incorrere, qualora avessero fatto valere le loro ragioni in corso di rapporto, nel timore di un recesso, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità.

Conseguentemente, alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia, anche in tali rapporti di lavoro la prescrizione rimane sospesa dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012 fino alla cessazione del rapporto medesimo.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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