La meritevolezza del consumatore: definizione e casistica Trib. Pistoia, 28/02/2014

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TRIB. PISTOIA, 28/02/2014

«Il comma 3 dell’art. 12-bis L. 3/2012 condiziona l’omologa della proposta di piano del consumatore alla esclusione da parte del giudice delle seguenti due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire l’effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitarnento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La prima condizione ostativa attiene al momento genetico della obbligazione e si risolve nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza; la seconda si riferisce alla fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuta per fatti non riconducibili a colpa del debitore.

Si tratta dei casi, alquanto residuali, in cui consumatore resti oggetto di un’avversa evenienza economica o, comunque, di un accidentale accadimento che alteri in senso negativo la sua capacità di produrre reddito: infortunio in cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia necessitante di cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad incassare i propri crediti, il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di processi inflattivi ecc.

Il legislatore ha, per altro, tipizzato quale ipotesi di sovraindebitamento colpevole il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, che tuttavia sembra un omaggio alquanto formale alla tutela del credito al consumo, poiché, nella maggioranza dei casi, si tratterà di fattispecie agevolmente inquadrabile nella generica patologia funzionale di cui alla prima condizione» (Massima non ufficiale)

FATTO E DIRITTO

La [Omissis] ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 12, 12-bis L. 3/12 e 737 e segg. c.p.c. avverso il decreto in data con il quale il Giudice delegato alle procedure di sovraindebitamento ha omologato il piano del consumatore depositato da [Omissis] in data [Omissis]

La reclamante, nella sua qualità di creditore a seguito della concessione alla [Omissis] di un finanziamento di E. 31.570 in data [Omissis] garantito dalla cessione della propria pensione INPS nella misura di 1/5, assumeva l’assenza delle condizioni di meritevolezza ex art. 12-bis co. 3, L. 3/12 per palese negligenza da parte della [Omissis] che al momento della assunzione delle obbligazioni ed, in particolare al momento della stipula del finanziamento da essa reclamante concesso, non poteva non essere consapevole della sua difficoltà economica e finanziaria.

Assumeva, inoltre, la non convenienza dell’accordo rispetto alla alternativa liquidatoria e la illegittimità del piano in quanto tale da comportare la revocabilità del contratto di cessione del quinto della pensione.

A seguito della notifica del reclamo, in data [Omissis] comparivano avanti il Collegio [Omissis] e il dott. [Omissis], nella sua qualità di organismo di composizione della crisi (o.c.c.).

Il Tribunale, all’esito dei chiarimenti richiesti e di cui a verbale, si riservava la decisione.

Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il reclamo debba essere accolto risultando fondato il primo motivo di censura.

Il comma 3 dell’art. 12-bis L. 3/2012 condiziona l’omologa della proposta di piano del consumatore alla esclusione da parte del giudice delle seguenti due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire l’effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitarnento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La prima condizione ostativa attiene al momento genetico della obbligazione e si risolve nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza; la seconda si riferisce alla fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuta per fatti non riconducibili a colpa del debitore. Si tratta dei casi, alquanto residuali, in cui consumatore resti oggetto di un’avversa evenienza economica o, comunque, di un accidentale accadimento che alteri in senso negativo la sua capacità di produrre reddito: infortunio in cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia necessitante di cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad incassare i propri crediti, il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di processi inflattivi ecc. Il legislatore ha, per altro, tipizzato quale ipotesi di sovraindebitamento colpevole il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, che tuttavia sembra un omaggio alquanto formale alla tutela del credito al consumo, poiché, nella maggioranza dei casi, si tratterà di fattispecie agevolmente inquadrabile nella generica patologia funzionale di cui alla prima condizione.

Alla valutazione della assenza delle due condizioni ostative appaiono simmetricamente finalizzate le informazione cui è tenuto l’o.e.c. secondo la previsione dell’art. 9, co. 3-bis lett. A e B.

Ciò che desta perplessità è il rilievo che il presupposto in oggetto, certamente qualificabile come presupposto dell’omologa, non rientri in quelli di ammissibilità della procedura, in quanto il primo comma dell’art. 12-bis richiama, ai fini dell’apertura del procedimento, solo i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 e, dunque, per quanto attiene alla natura e alle cause del sovraindebitamento, solo il completamento del corredo documentale con la previsione integrativa di cui all’art. 9, co. 3-bis lett. A e B: in definitiva, gli elementi valutativi del fatto, ma non la valutazione del. fatto.

Tale rilievo, insieme alla formula alquanto involuta usata dal legislatore (“il giudice, quando esclude.”) e in stretta correlazione alla risoluzione delle contestazioni, potrebbe anche indurre a ritenere che la selezione relativa alla meritevolezza assuma rilevanza solo a seguito di possibili contestazioni da parte dei creditori e non anche per rilievo officioso (ché altrimenti essa si sarebbe dovuta tradurre in un requisito di ammissibilità); in questo senso, il corredo documentale rinforzato (relazione particolareggiata dell’o.c.c. con specifico riguardo ai punti indicati dalle lettere A e B all’art. 9, co. 3-bis) costituirebbe una informazione diretta ai creditori (piuttosto che al giudice) al fine di consentire loro di impedire l’omologa, anche al di fuori delle ipotesi di mancata convenienza o di assenza dei requisiti di ammissibilità.

In conclusione, potrebbe forse ritenersi che il requisito della meritevolezza sia stato posto nella disponibilità dei creditori, consentendo loro di richiedere o meno il giudizio valutativo da parte del giudice avanzando una contestazione di tale contenuto.

Resta che la norma introduce, anche se nel modo non limpidissimo che si è detto, una (possibile) griglia di selezione etica del sovraindebitamento meritevole di essere composto con la assai più favorevole procedura in oggetto. Questa costituisce, infatti, uno strumento “forte” di ristrutturazione del debito in quanto, mentre partecipa degli effetti esdebitatori immediati ed automatici, tipici della procedura di accordo ex art. 7, co. 1 (in quanto le disposizioni ex art. 14terdecies, co. 3 riguardano le sole procedure di cui alla seconda sezione della legge stessa, in parallelismo con l’art, 142 l.fall.), al tempo stesso non presuppone la necessità dell’aggregazione del consenso dei creditori secondo il modulo concordatario, assumendo valore impeditivo solo le contestazioni non ostruzionistiche (art. 12-bis, co. 4) fondate sul difetto di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda dei Capo I L. 3/12. Appare evidente, allora, la natura premiale della procedura in oggetto, il cui blocco per difetto di “meritevolezza” non esclude al consumatore l’accesso alle altre opzioni (seppure meno convenienti) selezionabili nel catalogo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nel caso di specie, il G.D., a seguito della contestazione avanzata dalla [Omissis] ha effettuato il giudizio valutativo di cui al comma 3 dell’art. 12-bis, secondo un percorso logico approfondito e ampiamente condivisibile, che ha evidenziato il progressivo indebitamento della [Omissis] in conseguenza di successivi contratti di finanziamento e l’ugualmente progressiva incidenza delle obbligazioni assunte sul reddito.

Il G.D. ha evidenziato che l’incidenza pari al 37,13% della complessiva rata mensile fino al luglio del 2012 non era, tale dal compromettere il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come di fatto si è verificato in quel periodo.

Ha tuttavia ritenuta che anche l’aggravio della situazione debitoria verificatasi nell’agosto 2012 (contratto di finanziamento con la [Omissis] mantenesse l’incidenza sul reddito al di sotto del 50% consentendo, almeno a livello previsionale, il pagamento della più gravosa rata mensile. In relazione a tale ultimo e decisivo aspetto, sono, tuttavia, le risultanze fattuali a dover essere diversamente considerate.

Con l’assunzione del nuovo finanziamento nei confronti della [Omissis], tenendo conto dei precedenti quattro in corso, la rata mensile complessivamente dovuta dalla [Omissis] è salita nell’agosto del 2012 da E. 596,79 ad E. 973,79 a fronte di un reddito annuo pari ad E. 18.698 (equivalente ad E. 1558 mensili).

Come si vede l’incidenza percentuale della rata sul reddito appare molto superiore (circa il 61%, come confermato dall’o.c.c. in udienza) rispetto a quella ipotizzata dal G.D. (presumibilmente nella misura del 46,83% in base alle tabelle in atti, redatte dall’o.c,r, ma in riferimento alla complessiva redditualità familiare) e, come tale, considerata sopportabile (anche se, a ben vedere, ciò che conta non è tanto la percentuale in sé ma il montante sul quale calcolarla e, dunque, l’individuazione del residuo disponibile).

L’errore di fatto è stato quello di calcolare nel reddito familiare disponibile anche quello del sig. [Omissis], convivente della sig.ra [Omissis], che dal 2012 ha iniziato a percepire una pensione di invalidità pari a circa E. 450 mensili, quando invece risulta quale circostanza pacifica e assunta nello stesso decreto di omologa (per altro confermata in sede di comparizione avanti il Collegio dalla stessa) che tale somma era completamente assorbita da assegni di mantenimento per la figlia minore del [Omissis]

Dunque, il residuo vitale per la famiglia (la sig.ra [Omissis] con il figlio e talvolta la nipote) veniva a ridursi ad E. 600 mensili circa (E. 1558 detratta la rata di E. 973,79) ovvero ad una somma inferiore al minimo vitale ragionevolmente calcolato e tale da comportare un inadempimento certo delle obbligazioni assunte.

Del resto, nella proposta di piano la stessa aveva quantificato le spese di sostentamento familiari nella ben più elevata somma di E. 1.400, che è stata considerata dall’o.c.c. congrua (con esclusione di quelle relative alla bambina) rispetto alle spese necessarie sostenute nel corso dell’ultimo anno.

Si tratta dì un sovraindebitarnento, certo non eticamente censurabile in considerazione della incapacità lavorativa del figlio della resistente e dei conseguenti riflessi negativi sulla economia familiare, ma certo non incolpevole nel senso che quantomeno l’assunzione dell’ultima obbligazione è avvenuta senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero (stante la cessione del quinto della pensione in favore della [Omissis]) nella consapevolezza di determinare, ove la si fosse adempiuta, l’inadempimento delle pregresse.

Conferma ulteriore sta nelle dichiarazioni della stessa che in sede di udienza collegiale ha ammesso di aver potuto far fronte ai primi mesi di pagamento solo grazie ai propri risparmi, presto esauriti: ciò è quanto ammettere che gli introiti ordinari erano insufficienti al regolare adempimento e che di ciò vi era piena consapevolezza.

Si conferma, pertanto, l’accoglimento del reclamo, senza condanna alla refusione delle spese sia considerando la novità della materia, sia la mancata opposizione della resistente che ha omesso di costituirsi.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 12, 12-bis L. 3/12 e 739 c.p.c., accoglie il reclamo proposto da [Omissis] e revoca l’omologa della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta da [Omissis] ai sensi dell’art. 7, co. 1 bis, l. 3/2012.

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