La Corte Costituzionale allunga i tempi per la conversione della lira La sentenza Corte Cost. 05/11/2015, n. 216

By | 10/11/2015

La Corte Costituzionale, con la sentenza 05/11/2015, n. 216 (decisione del 07/10/2015, deposito del 05/11/2015), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, con cui di fatto si abbreviava di circa tre mesi il termine prescrizionale entro il quale era possibile convertire la lira in euro.

Più in dettaglio la questione è la seguente.

La questione di incostituzionalità era stata sollevata con ordinanza 28/04/2014, dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione ad un caso in cui alcuni soggetti avevano chiesto la condanna di Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, rispetto alle quali avevano chiesto la conversione in euro in un momento ritenuto tardivo rispetto alla scadenza.

La cronistoria dell’entrata in vigore della nuova moneta (euro) è ricostruita dalla Corte Costituzionale nel modo che segue.

Con l’introduzione dell’euro, avvenuta il 1° gennaio 1999, si aprì un periodo transitorio, durato sino al 31 dicembre 2001, nel quale le monete metalliche e le banconote in lire continuavano a costituire il solo mezzo di pagamento in numerario, anche quando il debito fosse espresso in euro.

Il 1° gennaio 2002, cessato il periodo transitorio, iniziò la circolazione delle banconote in euro e delle monete metalliche in euro e in cent. Le banconote e le monete in lire continuarono ad avere corso legale per un periodo di due mesi, sino al 28 febbraio 2002, ex art. 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001). Da tale data, terminata la fase di doppia circolazione, iniziò a decorrere il termine di prescrizione delle lire ancora circolanti.

L’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria), dispone che «Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell’Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L’art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ha aggiunto all’art. 3 della legge n. 96 del 1997 un comma 1-bis, secondo cui «Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

L’art. 52-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale), prevede che «Le monete metalliche si prescrivono a favore dell’erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L’art. 87, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1-bis anche all’art. 52-ter del decreto legislativo n. 213 del 1998, secondo cui «Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

Per effetto della cessazione del corso legale della lira, quindi, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell’erario, e cioè fino al 28 febbraio 2012.

In questo quadro si è inserito l’art. 26 del d.l. n. 201/2011, come convertito, il quale, al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico (la disposizione è contenuta nel Capo V del decreto, intitolato «Misure per la riduzione del debito pubblico») e in deroga alle norme sopra richiamate, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, e ha stabilito, altresì, che il relativo controvalore fosse versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

In questo modo, dunque, si determinava l’abbreviazione di tre mesi, rispetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Ed allora, con la citata sentenza 05/11/2015, n. 216 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 26 D.L. 06/12/2011 n. 201, per le seguenti ragioni:

Il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell’assetto normativo regolatore del rapporto rende anzi ancora più evidente il carattere certamente consolidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l’improvviso intervento del legislatore su di esso.

Proprio con riguardo alla fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, questa Corte ha costantemente affermato che «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, qualora “esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso”.

 

Documenti & Materiali

leggi la sentenza Corte Cost. 05/11/2015, n. 216
scarica il D.L. 06/12/2011, n. 201
scarica la L. 22/12/2011, n. 214

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