La competenza del Giudice di Pace per le sanzioni amministrative: intervengono le Sezioni Unite In nota a Cass. Civ., S.U., 27/04/2018, n. 10261

By | 09/05/2018

«La competenza del giudice di pace, ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore; la competenza del detto giudice ex art. 7 del d.lgs. cit. per le controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia; gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini di cui a Sez. U. n. 15354 del 2015»

questo è quanto in questi giorni hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Civ., S.U., 27/04/2018, n. 10261.

Il caso da cui muove la decisione delle S.U. è quello dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. La controversia veniva riassunta davanti al Tribunale di Roma a seguito di rilievo della propria incompetenza per materia da parte del locale Giudice di Pace.

Il Tribunale di Roma, investito della causa, sollevava regolamento di competenza di ufficio fondato su crediti relativi a contravvenzioni del codice della strada per l’importo complessivo di € 1.589,76. Esso chiariva che a seguito della sentenza delle S.U. 15354/2015, il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all’esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta indurre il debitore all’adempimento, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia il valore; il Tribunale stesso qualificava l’azione come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e di conseguenza spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace.

Le Sezioni Unite, investite della questione dalla Terza Sezione, con la pronuncia 10261/2018 che qui si segnala, prendono atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra Sezioni semplici, e, ritenendo – molto opportunamente – di distinguere i singoli atti impugnabili (preavviso di fermo amministrativo, ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento), svolgono un interessante  – quanto tuttavia complesso – riassunto dell’iter legislativo che ha portato all’attuale disciplina contenuta nel D.Lgs 01/09/2011, n. 150, artt. 6 e  7, «che oggi sono le uniche norme regolatrici della materia», nonchè i vari orientamenti, anche dottrinali, per concludere, con riferimento al caso sottoposto, che «il regolamento è fondato poichè alla luce di quanto esposto la competenza appartiene per materia al Giudice di Pace di Roma, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace».

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