La causa di non punibilità del reato per particolare tenuità si applica anche ai reati tributari? Rimessione della Sez. III della Cassazione alle Sezioni Unite


Con il nostro post del 02/04/2015 vi segnalavamo l’entrata in vigore della importante normativa in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato, contenuta nel D.L.gs. 16/03/2015, n. 28, (entrato in vigore, appunto, in data 02/04/2015).

Il D.L.gs 16/03/2015, n. 28

La predetta normativa, come ormai noto, introducendo il nuovo art. 131 bis C.P., prevede la possibilità di una decisione di proscioglimento ogni volta che ricorra un reato la cui pena edittale prevista non sia superiore nel massimo a (5) cinque anni, «quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

Cass. Pen., Sez. III, 15/05/2015, n. 15449

Successivamente, con il nostro post del 23/04/2015 segnalavamo una importante pronuncia della III Sezione della Corte (sentenza 15/04/2015, n. 15449, Relatore Dr. Ramacci) con cui, a pochi giorni dall’entrata in vigore del D.L.gs. 16/03/2015, n. 28, la Corte si pronunciava favorevolmente sulla sua applicabilità anche in sede di legittimità (anche se si trattava di una pronuncia solo astrattamente favorevole, poichè nel caso specifico, la prognosi della Corte si concludeva negativamente).

Cass. Pen., Sez. III, 07/05/2015, n. 21014

Ebbene, in questi giorni, si deve registrare una nuova importante pronuncia della Corte di Cassazione, sempre della III^ Sezione, (sentenza 07/05/2015, n. 21014), con cui si sollevano alcuni temi, si esaminano alcune importanti problematiche, per concludere, poi, con la rimessione alle Sezioni Unite della Corte proprio sulla ammissibilità dell’applicazione della predetta normativa D.L.gs. 28/2015 in quella sede di legittimità, che, in verità, si pongono anche in contrasto con quanto sostenuto con la propria precedente pronuncia n. 15449/2015.

I problemi

La citata sentenza 07/05/2015, n. 21014 della III^ Sezione, appare di speciale importanza, e degna di essere segnalata, perchè contiene una lucida disamina dal punto di vista sistematico della nuova legge 28/2015, che, ad esempio, ritiene argomentatamente di natura sostanziale, e dunque, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.P. , applicabile ai giudizi pendenti in quanto legge più favorevole al reo. In ciò tentanto di ovviare alla mancanza di disposizioni di natura transitoria mancanti nella legge.

Ma la sentenza appare degna di nota, anche e soprattutto, perchè individua e mette in luce alcune problematiche applicative del D.L.gs. 28/2015, sia da un punto di vista generale, che in specie con riferimento ai reati tributari, la cui risoluzione rimette poi alle Sezioni Unite.

Considerazioni di ordine generale

In ordine all’applicabilità della causa di non punibilità in sede di legittimità, la Corte afferma che:

…. con riferimento al profilo concernente la fase processuale del giudizio di legittimità, la complessità della valutazione (che esige un giudizio globale collegato anche al tipo di reati da prendere di volta in volta in considerazione nella loro struttura intrinseca) importerebbe sempre un giudizio di merito, impossibile da esprimere da parte della Corte di Cassazione che deve, invece, – quanto meno allo stato attuale – indicare criteri di massima al giudice di merito cui informare una futura decisione sulla meritevolezza ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità, sulla base delle allegazioni dell’imputato e nel rispetto del contraddittorio con gli altri protagonisti processuali.

Considerazioni in ordine ai reati tributari

La Corte di Cassazione, pur non escludendo a priori l’ammissibiltà della particolare causa di non punibilità ex art. 131 bis C.P. anche ai reati tribaturi, tuttavia, si pone il problema della sua applicabilità atteso che, per essi, è prevista una soglia di punibilità (oggi, in virtù della sentenza 08/04/2014, n. 80 della Corte Costituzionale, elevata ad € 103.291,38 rispetto a quella di € 50.000,00 originariamente prevista).

Testualmente la Corte osserva che:

Problemi specifici possono insorgere in merito a particolari reati quali quelli ambientali o edilizi; ovvero per quelli – come il reato oggetto del presente ricorso [reati tributari n.d.r.] – che prevedono una determinata soglia di punibilità.
Per quanto qui rileva, una indicazione di tipo meramente orientativo parrebbe includere anche i reati tributari nella categoria dei reati ammissibili, tenuto conto che laddove la soglia di punibilità non venga superata ci si troverà di fronte ad un “non reato”, mentre laddove il limite venga superato, si tratterebbe di valutare l’entità della offesa rispetto al livello di superamento della soglia: si pensi a titolo meramente esemplificativo, ad un superamento della soglia per poche migliaia di Euro, non apparendo plausibile il mancato accesso all’istituto in relazione alla necessità di dover valutare nella sua interezza l’entità complessiva dell’evasione o del mancato versamento del tributo.

La rimessione alle S.U.

Infine, la Corte conclude, rimettendo alle S.U. la soluzione delle seguenti problematiche:

Tutte le questioni nuove dianzi enunciate, per l’importanza che assumono nell’economia generale del processo – in stretto riferimento alle questioni di diritto intertemporale – esigono un intervento risolutore della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole al fine di indicare anzitutto se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima volta e con quali modalità – se cioè attraverso la formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., o di memorie ex art. 121 c.p.p., ovvero ancora oralmente in fase di discussione orale – la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2, successivamente alla proposizione del ricorso;

ed ancora

se risulti possibile, in relazione a ricorso che appaia non manifestamente infondato, che possa essere la stessa Corte di Cassazione ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto come sopra indicato; inoltre, laddove ritenuta ammissibile la proposizione della questione per la prima volta nel giudizio di legittimità, ovvero un intervento ex officio, se rientri nei poteri della Corte di Cassazione la valutazione di meritevolezza ai fini dell’applicabilità dell’istituto e se tale giudizio debba in ogni caso essere espresso attraverso un annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero possa farsi luogo ad un annullamento senza rinvio; in ultimo, se sia possibile l’applicabilità dell’istituto per i reati tributari per i quali è prevista la soglia di punibilità.

I problemi interpretativi ed applicativi della Corte sono di fondamentale importanza, e mentre attendiamo la decisione delle S.U., possiamo comunque fare tesoro delle considerazioni, anche sistematiche, contenute nella sentenza in esame.

Documenti & materiali 

Scarica il testo del D.L.gs. 16/03/2015, n. 28
Scarica il testo della sentenza Cass. Pen, Sez. III, 15/04/2015, n. 15449
Scarica il testo della sentenza Cass. Pen., Sez. III, 07/05/2015, n. 21014
Scarica il testo della sentenza 08/04/2014, n. 80

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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