Infedeltà ed addebito della separazione dei coniugi


Tra le cause di addebito della separazione, e probabilmente la più frequente, vi è quella dell’infedeltà. Nell’articolo pubblicato in precedenza su questo sito, si è visto come, in effetti, il dovere di fedeltà sia uno dei doveri principali che nascono dal matrimonio (art. 143 cc), la cui violazione dà luogo (o può dare luogo) alla domanda di separazione. E si è anche ricordato come l’addebito della separazione incida sull’assegno di mantenimento, in quanto il coniuge infedele perde il predetto diritto (art. 156 cc).

Infedeltà e addebito della separazione

Ma l’infedeltà comporta sempre l’addebito della separazione?

No. Nell’ipotesi in cui colui che ha scoperto l’infedeltà, decida di chiedere la separazione dal proprio coniuge infedele, l’addebito della separazione (e delle relative conseguenze in termini di perdita del mantenimento) non è affatto automatico, ma, secondo la giurisprudenza granitica ( per tutte, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2013, n. 8929), occorre che l’infedeltà sia stata la causa o la conseguenza della crisi coniugale.

Inoltre, oltre a dover essere la causa o la conseguenza della crisi irreversibile della coppia, occorre che l’infedeltà sia stata reale e……’carnale’. Sì perchè, come ha avuto occasione di statuire di recente la Corte di Cassazione, la relazione amorosa solo platonica, ossia consistente solo in uno scambio interpersonale di contatti telefonici o via internet, non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale e non sfociata in rapporti sessuali, non è infedeltà (Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2013, n. 8929).

In verità, però, sul concetto di infedeltà, la sentenza ora citata contrasta e modifica un precedente orientamento assunto, sul punto, dalla medesima Sezione I della Corte di Cassazione, laddove, infatti, afferma che «l’obbligo di fedeltà, ex art. 143 c.c., deve essere inteso non solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi; ne consegue che la relazione sentimentale di un coniuge, anche se non si sostanzi in un adulterio, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione ex art. 151 c.c., qualora sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale.» (Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2008, n. 15557)

Comunque, a parte il contrasto di cui sopra, in giurisprudenza è pacifico che l’infedeltà di un coniuge, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (così Cass. Civ., Sez. VI., 19/07/2013, n. 17741)

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.(Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2013, n. 8675).

In conclusione, dunque, ai fini dell’addebito della separazione per causa di infedeltà, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, occorre che l’infedeltà sia ‘concreta’ o, meglio, si sia ‘concretizzata’ in una relazione extraconiugale; che sia la causa, o la concausa, o la conseguenza della crisi matrimoniale, nel senso che rileva solo se si verifica all’interno di un matrimonio effettivo, e non solo meramente ‘formale’ (assenza di rapporti intimi, assenza di comunione e condivisione di vita, etc.).

Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2013, n. 8929
Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2008, n. 15557
Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. VI., 19/07/2013, n. 17741
Scarica il testo della Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2013, n. 8675

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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