Le indicazioni ministeriali sulla procedura semplificata di separazione e divorzio davanti al Sindaco La circolare n. 19/2014 ed il decreto 09 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno


Nell’articolo del 17/12/2014 si è trattato della procedura semplificata di separazione, divorzio e modifica di essi, celebrata davanti al Sindaco, istituto introdotto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 (convertito con modifiche con la L. 10/11/2014, n. 162).

Vale la pena ora, porre l’attenzione sugli atti ministeriali, emanati in questi giorni, in attuazione ed a chiarimento anche del predetto nuovo istituto giuridico in esame.

Ci si riferisce, in particolare, alla circolare esplicativa del 28/11/2014 n. 19 ed al Decreto Ministeriale 09/12/2014.

Procedura semplificata di separazione o divorzio davanti al Sindaco

Per quanto riguarda questa procedura (come detto, regolata dall’art. 12 cit.), la circolare esplicativa datata 28/11/2014 del Ministero dell’Interno offre una interpretazione, a dir poco restrittiva, per quanto concerne l’esclusione dei cd. «patti di trasferimento patrimoniale» dall’accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato).

Il Ministero, infatti, si richiama alla ratio di tale previsione normativa, che individua

nell’intento di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile,

ed in tale ottica, precisa, testualmente che

in assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti

Alla luce di quanto sopra, dunque, dovranno ritenersi esclusi anche i trasferimenti immobiliari e qualunque altra «utilità economica» tra i coniugi.

Si segnala anche che la circolare in commento richiede per la conclusione dell’accordo – in considerazione del fatto che non possono far ricorso a tale procedura i nuclei familiari in cui vi siano figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, ovvero non economicamente autosufficienti – che l’ufficiale di stato civile acquisisca dai coniugi, o anche da uno solo di essi, adeguata dichiarazione circa l‘assenza di figli e che, comunque, disponga gli idonei controlli.

In relazione poi alla possibilità per i coniugi di farsi assistere facoltativamente da un avvocato, preme evidenziare che di tale attività eventualmente resa dal legale, prosegue la circolare, «è necessario dar conto nell’atto che l’ufficiale dovrà redigere».

Inoltre, la circolare in esame precisa che, in ogni caso, l’avvocato non ha un potere sostitutivo e di rappresentanza rispetto al proprio assistito, nella dichiarazione da rendere al Sindaco. Infatti, testualmente è detto che:

l’opera professionale dell’avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l’avvocato non può sostituire davanti all’ufficiale la parte assistita.

Altra precisazione riguarda la redazione dell’accordo da parte del Sindaco, il quale deve procedervi “senza indugio“, stando alla lettera della norma, immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di volontà da parte dei coniugi, circa la volontà di separarsi o divorziare.

Va anche segnalato che, secondo la circolare n. 19/2014, anche quando l’accordo iniziale dei coniugi non venga confermato al successivo incontro (da uno o da entrambi dei coniugi), il Sindaco deve ugualmente procedere all’iscrizione di esso sui registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma.

E’ prevista la comunicazione da parte dell’ufficio dello stato civile alla cancelleria del Tribunale avanti al quale pende eventualmente il giudizio  instaurato in precedenza di separazione o di divorzio, e ciò, all’evidenza, affinchè il giudice possa prenderne atto ed emettere i conseguenti provvedimenti estintivi del giudizio medesimo.

Molto brevemente, per quanto riguarda il D.M. 09/12/2014, ci si limita ad evidenziare che contiene le varie formule che l’ufficiale di stato civile dovrà utilizzare, a seconda dei casi, nelle iscrizioni e nelle trascrizioni sui registri; oltre che nelle annotazioni sugli atti di nascita e di matrimonio.

Ultima nota: colpisce e lascia perplessi l’uso sostanzialmente improprio che il Ministero fa delle espressioni tecnico-giuridiche delle procedure introdotte dal più volte citato D.L. 12/09/2014, n. 132.
Per esempio, a proposito delle formule da utilizzarsi a cura dell’ufficiale di stato civile, (formula 138-bis), il D.M. si riferisce espressamente alla «annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita», laddove, invece, l’atto suscettibile di annotazione sarà, semmai, l’accordo raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, e non già la convenzione che, per quanto si è compreso studiando questo nuovo istituto, nulla dispone in ordine ai diritti contesi, perchè si limita a prevedere unicamente le regole che le parti si impegnano a seguire nella conduzione delle trattative volte a raggiungere l’accordo, questo sì risolutivo del diritto conteso.

Documenti & materiali

Scarica il testo della circolare esplicativa datata 28/11/2014 del Ministero dell’Interno
Scarica il testo del D.M. 09 dicembre 2014
Scarica il testo del D.L. 12/09/2014, n. 132
Scarica il testo della L. 10/11/2014, n. 162

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.