Indennità di maternità ed adozione di minore sopra i 6 anni


Indennità di maternità ed adozione di minore di età superiore ai 6 anni non sono incompatibili.

A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 205/2015, qui in commento, emanata all’esito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72 D.LGS. 151/2001 (T.U. Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) sollevato dal Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro.

Il fatto

Il procedimento pendente avanti il ridetto Tribunale aveva ad oggetto l’impugnativa del diniego del beneficio dell’indennità di maternità da parte della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragioneri e periti commerciali, beneficio che era stato richiesto da una libera professionista che, insieme al coniuge, aveva ottenuto dal Tribunale di per i minorenni l’affidamento preadottivo finalizzato all’adozione (nazionale).

La donna, libero professionista, si era vista, infatti, negare, dalla propria Cassa di previdenza professionale, l’indennità di maternità in ragione del fatto che il bambino affidato avesse già compiuto il sesto anno «all’atto di ingresso nel nucleo familiare».

La valutazione, a parere dell’istante, doveva ritenersi contrastante con il fondamentale canone di eguaglianza ed il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, in ragione del fatto che la corrispondente norma per l’ipotesi di adozione internazionale era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia della Consulta (Corte Cost., n. 371/2003).

Tale disparità di trattamento, a parte del giudice rimettente, sarebbe

priva di ogni ragion d’essere, anche alla luce della notevole durata, che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite di sei anni del bambino.

Ed, ancora,

la normativa impugnata, inoltre, sarebbe disarmonica rispetto ai precetti costituzionali, che impongono di supportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l’arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l‘interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena.

La decisione della Consulta

L’indennità di maternità è emblematica dell’indissolubile intreccio d’interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.

E’ quanto enunciato dalla Consulta, nella sentenza qui in commento (Corte Costituzionale, 22/10/2015, n. 205), ove si richiamano i principi di parità di genere e di protezione della maternità e dell’infanzia, valori costituzionalmente tutelati, rispettivamente,  dagli artt. 31, 2° co. e 37, 1° co., Cost. e che risultano violati dalla normativa censurata sopra richiamata.

L’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia ha portato negli ultimi anni ad una crescente sensibilizzazione, prima, e ad una parificazione, poi, dei diritti dei genitori di figli biologici ed adottivi, anche da un punto di vista previdenziale ed assistenziale.

Per ciò che riguarda, nello specifico, il trattamento di maternità, tale beneficio è stato progressivamente esteso del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento ed adozione.

In questa prospettiva, l’interesse del minore,

che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.

Ed, in particolare, nel caso di affidamento ed adozion, tali esigenze si atteggiano come necessità di assistenza nella delicata fase di inserimento nel nucleo familiare.

Pertanto, non ha alcuna ragion d’essere, nè logica alcuna, il discrimine esistente nel riconoscimento della indennità di maternità nel caso di adozione internazionale a discapito di quella nazionale.

E’ così che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’art. 72 D.LGS. 151/2001 (T.U. Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità),

nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

La decisione della Consulta rappresenta un traguardo importante per la tutela dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, oltre che per la tutela del diritto del minore ad una crescita serena anche (e soprattutto, viene in mente di dire) in ipotesi di adozione ed affidamento.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Corte Cost., 22/10/2015, n. 205

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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