In vigore il decreto sicurezza bis: D.L. 14/06/2019, n. 53 D.L. 14/06/2019, n. 53, recante «disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»

By | 21/06/2019

Pubblicato sulla G.U. n. 138 del 14/6/2019, il successivo 15 giugno è entrato in vigore il c.d. decreto “sicurezza-bis” (D.L. 14/06/2019, n. 53, recante «disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica») fonte di numerose discussioni e polemiche soprattutto per quantthumbnail of DECRETO-LEGGE-14-giugno-2019-n-53–Decreto-sicurezza-bis-Covero attiene alla parte del provvedimento dedicata alle disposizioni in tema di immigrazione.

I 18 articoli del provvedimento in parola sono essenzialmente dedicati, per la prima parte, appunto, al tema dell’immigrazione e, per il resto, a quello dell’ordine pubblico sotto diversi profili, tra i quali emerge in modo particolare quello attinente alla sicurezza durante le publiche manifestazioni.

Nella prima prospettiva, si segnalano, in particolare, l’attribuzione al Ministero dell’Interno del potere di

«limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti»

operata dall’art. 1, del D.L. in commento, nonché la previsione del successivo art. 2, 1° comma, del medesimo provvedimento normativo, secondo cui

«in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della mede-sima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediata-mente a sequestro cautelare».

Per ciò che attiene al secondo aspetto, degne di nota sono, ancora, la disposizione di cui all’art. 6 D.L. 53/2019 in questione, che punisce

«chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto peri-colo per l’incolumità delle persone o l’integrità del-le cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere»,

sanzionandolo con la reclusione da uno a quattro anni, nonché quella (art. 13 D.L. cit.) che prevede la possibilità di comminare il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (meglio noto, in acronimo, come DASPO), rispettivamente per:

  • «coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza» (lett.a);
  • coloro che, sempre nelle medesime occasioni di cui alla precedente previsione, risultino «avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in peri-colo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico» (lett.b);
  • coloro, infine, che «che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti» per una serie di reati indicati sub lett. c della disposizione in commento.

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