Il protocollo adottato il 2/4/2014 dal Tribunale di Rimini


Ieri, trattando della opportunità, perlomeno in alcuni casi quali i procedimenti di separazione e divorzio, di adottare protocolli d’intesa, si informava, tra l’altro, che si aveva notizia che proprio in quella stessa giornata (2/4/2014) il vicino Tribunale di Rimini aveva sottoscritto, insieme ad alcune categorie tra le quali quella dell’avvocatura, un protocollo d’intesa in materia di famiglia.

Il documento, tuttavia, ieri non era ancora disponibile mentre oggi è stato reperito e dunque, per vostra opportuna conoscenza, se ne dà pubblicazione in questa sede.

Esaminando il protocollo in discorso va subito precisato che esso è diretto in modo specifico a regolare, sottoforma di linee guida, quali sono appunto le disposizioni di un protocollo, i rapporti tra i Servizi Sociali e la Magistratura e l’Avvocatura, in tutti quei procedimenti giudiziari in cui si discuta dell’affidamento dei figli minorenni ed in cui, naturalmente, il Giudice ritenga opportuno coinvolgere, appunto, i Servizi Sociali conferendo loro indagini e verifiche in ordine alla genitorialità ed ai rapporti genitori-figli.

Se ne deduce, dunque, che dovrebbe applicarsi anche ai procedimenti di separazione o di divorzio, laddove vi sia prole minorenne e si discuta del loro affidamento.

L’aspetto più pregnante del protocollo in esame, oltre al contenuto vero e proprio a cui si rimanda, è il riconoscimento espresso all’avvocato del diritto di partecipare al procedimento che si svolge davanti ai Servizi Sociali e che coinvolge i loro assistiti.

Esattamente, l’art. 8 del protocollo dispone: «Al fine di favorire il fattivo espletamento dei reciproci incarichi, si conviene che il difensore o un suo sostituto munito di delega, possa partecipare unitamente all’assistito alla prima convocazione di svolgimento del mandato nell’ottica di perseguire, insieme ai Servizi, l’interesse del minore pur mantenendo fede al mandato difensivo ricevuto. A tal fine i Servizi stessi, allorquando inviteranno il genitore del minore al primo colloquio, lo informeranno che in tale sede potrà essere accompagnato dal legale. Potrà essere concordata la partecipazione del legale anche nelle fasi  intermedie e finali dell’espletando mandato» (art. 8).

Sotto questo profilo, si tratta di una novità importante atteso che, in questo tipo di procedimenti, sino ad ora era invalsa l’abitudine ad un atteggiamento ‘noncurante’ dei Servizi Sociali nei confronti del legale, se non addirittura ostile.

Nel protocollo in esame, inoltre, non solo di riconosce ai difensori il diritto di partecipare agli incontri del suo assistito con i Servizi Sociali, ma espressamente si tenta di garantire un contraddittorio tra gli operatori in questione, laddove, infatti, si individuano in contraddittorio con gli avvocati, gli atti ed i documenti da trasmettere ai Servizi Sociali (art. 5); ed al contempo si vieta la trasmissione di atti e/o di documenti ai Servizi, se non autorizzati dal giudice (art. 7); ed, infine, si prescrive che la relazione redatta dai Servizi venga trasmessa anche, appunto, ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 6).

Documenti & materiali 

Scarico il testo della notizia sul Protocollo adottato dal Tribunale di Rimini

 

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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