Il pagamento in base a contratto autonomo di garanzia è revocabile ex art. 67, 2° co., L. Fall Cass. Civ., Sez. I, 02/11/2017, n. 26062

By | 07/12/2017

Un recentissimo precedente della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 02/11/2017, n. 26062) si sofferma sull’interessante questione della revocatoria del pagamento del terzo in base a contratto autonomo di garanzia, seguito da regresso nei confronti del garantito infine fallito.

Il caso

L’istituto di credito Tizio scarl garantisce il debito della società Mevia spa nei confronti della società creditrice Caia srl in base ad un contratto autonomo di garanzia.

Caia srl escute la garanzia e l’istituto di credito Tizio scarl paga, esercitando poi il regresso mediante compensazione sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale Mevia spa presso l’istituto stesso.

Subentrato, indi, il default di detta debitrice principale Mevia spa (sub specie liquidazione coatta amministrativa), la procedura esercita l’azione revocatoria del pagamento del terzo (l’istituto Tizio scarl) in favore della creditrice di Mevia spa (Caia srl nella specie) seguito dalla rivalsa nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 67, 2° co., L. Fall.

L’azione ha, nelle fasi di merito, alterne vicende, posto che il Tribunale respinge la domanda ( in quanto, essendo la fonte dell’obbligazione del garante Tizio scarl un contratto autonomo di garanzia «il relativo debito dello stesso era privo del carattere di accessorietà», facendo ciò «venire meno, sul piano oggettivo la revocabilità dell’eseguito pagamento»), mentre la Corte di appello non solo l’accoglie, ma condanna anche Tizio scarl a rifondere a Caia srl quanto pagato a Mevia spa.

Di qui il ricorso per cassazione del garante Tizio srl (nella specie rappresento da una società di gestione crediti) e della creditrice Caia srl (quest’ultima in via incidentale).

I temi

Il tema nodale proposto con il ricorso principale alla Suprema Corte è l’assunto secondo cui, in base alle differenze strutturali e funzionali intercorrenti tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, il pagamento effettuato in base a quest’ultimo titolo dovrebbe essere ritenuto non revocabile in quanto

«nel contratto autonomo, il garante assume una “obbligazione personale e propria”, che vene a comportare l’”autonomia del debito” di quest’ultimo nei confronti del creditore che dell’obbligazione medesima viene a beneficiare».

A ciò si aggiunge una seconda questione, sollevata dalla ricorrente incidentale, consistente nel rilevare che le particolari modalità con cui avvenne il regresso nei confronti della debitrice principale Mevia spa da parte del garante Tizio scarl nel caso di specie – compensazione con il saldo di conto corrente intrattenuto presso l’istituto dalla stessa Mevia spa – avrebbero dovuto comunque inibire la revocatoria a mente del disposto dell’art. 56 L. Fall.

La decisione

In tale quadro, la Suprema Corte non nega, anzitutto, le differenze intercorrenti tra il contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia, posto che il secondo, a differenza del primo, è

«svincolato dalle vicende inerenti al rapporto garantito (salvo il caso ricorrano nel concreto della fattispecie gli estremi dell’exceptio doli generalis».

Ciò, tuttavia, continua la Suprema Corte, non toglie che, quanto alla disciplina della revocatoria fallimentare, i due istituti in questione debbano essere comunque parificati in funzione degli identici effetti concretamente da essi derivanti sul rapporto tra debitore e creditore beneficiario della garanzia.

Secondo la decisione in rassegna, infatti

«in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia e che risulta revocabile ex art. 67, comma 2, al ricorrere di identici presupposti sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi».

Diversamente opinando, prosegue il Supremo Consesso, si perverrebbe alla conseguenza di ritenere sempre sottratto a revocatoria il pagamento del terzo effettuato in base a contratto autonomo di garanzia, mentre «è proprio questa seconda figura a risultare di maggior peso e incidenza per la massa dei creditori garantiti» in funzione delle sue caratteristiche tali da assicurare «al garante che ha pagato un regresso assai più agevole di quello del fideiussore».

Quanto, poi, al rilievo incidentalmente sollevato e relativo all’invocata applicabilità dell’art. 56 L. Fall. in presenza di rivalsa esercitata dal garante tramite compensazione, la Corte osserva (condivisibilmente) che l’oggetto della revocatoria di specie era il pagamento al creditore fatto da un terzo e non l’esercizio del regresso da parte del garante escusso: per il che nessuno spazio applicativo può residuare per la disposizione della Legge Fallimentare sopra richiamata.

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